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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 9186 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo l'impugnazione di M.P. contro una cartella per IRAP non versata per il 2001. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997: a suo avviso, lo studio e i beni strumentali necessari al medico convenzionato, anche in base all'art. 22 del D.P.R. n. 270/2000, dimostravano l'esistenza di autonoma organizzazione. Con il secondo motivo ha denunciato omessa motivazione sul presupposto che l'autonoma organizzazione fosse insita nell'attività di medico convenzionato con il SSN.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Ha ritenuto conforme ai principi consolidati la valutazione della CTR secondo cui il contribuente disponeva soltanto dei beni strumentali minimi indispensabili all'attività e non impiegava personale dipendente; tale valutazione compete al giudice di merito. In particolare, lo studio professionale necessario per instaurare e mantenere la convenzione di assistenza primaria non costituisce, da solo, indice di autonoma organizzazione ai fini IRAP. L'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese: 700 euro, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e accessori di legge. Decisione del 18 febbraio 2016, depositata il 6 maggio 2016.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3

    In particolare, per i medici convenzionati con il S.s.n. - il contribuente è "medico asl" - la disponibilità di uno studio professionale, nel quale esercitare l'attività convenzionata, costituisce elemento indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria (cfr. del D.P.R. 28 luglio 200, n. 270, art. 22, recante il regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8) e non può pertanto costituire, come erroneamente preteso dalla ricorrente Agenzia delle entrate, sintomo di autonoma organizzazione.

    Ai fini del presupposto IRAP, la disponibilità dello studio professionale richiesta dalla convenzione con il SSN non dimostra di per sé un'autonoma organizzazione. La valutazione va compiuta in concreto, considerando se i beni strumentali eccedano il minimo indispensabile.

  • D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, art. 22

    In particolare, per i medici convenzionati con il S.s.n. - il contribuente è "medico asl" - la disponibilità di uno studio professionale, nel quale esercitare l'attività convenzionata, costituisce elemento indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria (cfr. del D.P.R. 28 luglio 200, n. 270, art. 22, recante il regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8) e non può pertanto costituire, come erroneamente preteso dalla ricorrente Agenzia delle entrate, sintomo di autonoma organizzazione.

    La disponibilità dello studio prescritta per instaurare e mantenere il rapporto convenzionale di assistenza primaria è un requisito funzionale alla convenzione e, da sola, non configura l'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP occorre verificare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione; la mera disponibilità dei mezzi indispensabili per svolgere l'attività non basta.
  • Nel caso del medico convenzionato con il SSN, lo studio richiesto per la convenzione non è, da solo, indice di autonoma organizzazione. Rilevano invece eventuali risorse o beni che eccedano il minimo necessario, secondo la valutazione del giudice di merito.
  • La valutazione dei beni strumentali e dell'organizzazione effettivamente impiegati è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita dalla sola presunzione che una specifica attività professionale comporti necessariamente un'organizzazione autonoma.

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