Cassazione Penale, Ordinanza n. 05659/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata sull'art. 47 ord. pen. e sulla valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'affidamento in prova.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. Sosteneva, con un unico motivo, che la valutazione di pericolosità sociale sarebbe stata erronea o comunque illogica, valorizzando la sua disponibilità a svolgere attività di volontariato e la circostanza che non emergessero collegamenti con la criminalità organizzata. Deduceva inoltre, sempre secondo quanto emerge dal testo, che la qualità di amministratore unico di una società di capitali sarebbe stata circostanza favorevole al percorso di reinserimento. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il Tribunale aveva applicato correttamente il doppio giudizio prognostico richiesto per l'affidamento in prova, considerando gravità del reato, precedenti penali, pendenze processuali, informazioni di polizia e assenza di un concreto inizio di revisione critica del passato; la disponibilità al volontariato è stata ritenuta subvalente rispetto alla persistente pericolosità sociale.
Norme richiamate
assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati
Per concedere l'affidamento in prova il tribunale di sorveglianza deve svolgere un doppio giudizio prognostico: verificare sia l'assenza di pericolo di recidiva sia l'idoneità della misura a favorire la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato.
contribuisca alla rieducazione del reo
L'affidamento in prova può essere concesso solo se, oltre a prevenire nuovi reati, risulta utile al percorso rieducativo del condannato.
Massime di principio
- Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, il giudice di sorveglianza deve compiere una valutazione complessiva e prognostica che consideri gravità del reato, precedenti penali, pendenze processuali, informazioni di polizia e segni concreti di revisione critica del passato.
- La mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata non è di per sé sufficiente a escludere la pericolosità sociale, perché non costituisce l'unico parametro valutativo rilevante.
- La mera disponibilità del condannato a svolgere attività di volontariato non impone la concessione della misura alternativa se, nel complesso, permane una prognosi sfavorevole sulla recidiva e sul reinserimento sociale.
- La qualità di amministratore unico di una società di capitali non è, da sola, elemento decisivo in senso favorevole alla concessione dell'affidamento in prova, se non incide concretamente sulla valutazione di pericolosità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura degli elementi di merito a una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i criteri giurisprudenziali consolidati.
Come è indicizzato
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