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Sentenza

Sentenza n. 2275/2026 - Napoli, Sezione 3

avverso e per l’annullamento a) della nota prot. n. 0456777/2025 del 18 settembre 2025 della Direzione Generale Risorse Umane U.O.S. 201.01.01 “Conferimento incarichi dirigenziali” della Regione Campania, recante diniego di accesso alla documentazione amministrativa di cui all’istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 12 agosto 2025; b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi, nonché, ove lesiva e per quanto di ragione, della nota prot. n. 408303/2025 del 19 agosto 2025 della Direzione Generale per le Risorse Umane U.O.D. 50.14.12 “Conferimento incarichi dirigenziali” della Regione Campania, indirizzata ai controinteressati; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di tutta la documentazione di cui all’istanza del 12 agosto 2025, assunta in pari data al n. RIF.0402878/2025 della Regione Campania e la conseguente condanna della intimata Amministrazione al rilascio della stessa;

Giustizia amministrativa202506316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alla documentazione amministrativa richiesta con istanza del 12 agosto 2025

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Regione Campania relativo all'istanza di accesso alla documentazione amministrativa, chiedendo l'annullamento del diniego, l'accertamento del proprio diritto all'ostensione e la condanna dell'Amministrazione al rilascio dei documenti. La Regione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardivo deposito. Il ricorso, notificato al più tardi il 24 ottobre 2025, è stato depositato il 19 novembre 2025. La questione decisiva riguardava il termine per il deposito del ricorso nel rito camerale in materia di accesso.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione della Regione e ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza esaminare la fondatezza della domanda di accesso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 87 c.p.a., nei giudizi camerali in materia di accesso tutti i termini processuali siano dimezzati, salvo in primo grado il termine per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Ne consegue il dimezzamento del termine perentorio ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 45 c.p.a. per il deposito del ricorso, ridotto a quindici giorni. Poiché il deposito è avvenuto oltre tale termine, il ricorso è stato dichiarato irricevibile. Le spese sono state compensate nei confronti della Regione Campania; nulla è stato disposto per le spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 87 c.p.a.

    tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti

    Nei giudizi camerali in materia di accesso ai documenti amministrativi, il termine per il deposito del ricorso è dimezzato, mentre non è dimezzato il termine per la notificazione del ricorso introduttivo in primo grado.

  • art. 45 c.p.a.

    termine perentorio di trenta giorni per il deposito in segreteria del ricorso e degli atti processuali soggetti a preventiva notificazione

    Il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso, applicato con il dimezzamento previsto dall'art. 87 c.p.a., si riduce a quindici giorni nel rito camerale in materia di accesso.

Massime di principio

  • Nei giudizi di primo grado in materia di accesso ai documenti amministrativi, il termine per notificare il ricorso introduttivo non è dimezzato, ma il termine perentorio per depositarlo è soggetto al dimezzamento previsto per i giudizi camerali.
  • Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 45 c.p.a. per il deposito del ricorso si riduce a quindici giorni quando il giudizio rientra nel rito camerale in materia di accesso; il deposito oltre tale termine determina l'irricevibilità del ricorso.
  • L'irricevibilità per tardivo deposito impedisce l'esame nel merito del diritto di accesso e delle censure rivolte contro il diniego amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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