Cassazione Penale, Sentenza n. 51572/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto del 13/07/2023, proposta personalmente dall'indagato senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nonostante le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017 che richiedono la rappresentanza tecnica per il ricorso in cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., perché presentato personalmente dall'indagato e non sottoscritto da un difensore cassazionista. La Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva, confermando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 8914/2017, Aiello) che impone la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale. È irrilevante la delega al deposito a favore di un difensore non cassazionista. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa per l'inammissibilità del ricorso per cassazione; il ricorso deve rispettare i requisiti formali previsti dalla legge per essere esaminato.
Le Sezioni Unite hanno affermato: «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».
La norma e l'interpretazione delle Sezioni Unite escludono la proposizione personale del ricorso in cassazione; è obbligatoria la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
legge n. 103 del 23/06/2017 (art. 1, comma 55)
Modifica normativa che ha introdotto l'obbligo di rappresentanza tecnica in cassazione, eliminando la possibilità di impugnazione personale da parte dell'imputato.
sentenza Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello)
È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., ... rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato la legittimità costituzionale dell'obbligo di difesa tecnica in cassazione e ha escluso che ciò violi i diritti di difesa; sottolinea l'esigenza di elevata qualificazione per l'esercizio in cassazione.
Norma applicata per la condanna alle spese e per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende; usata per sanzionare la presentazione del ricorso inammissibile.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri applicabili per la liquidazione equitativa della somma a titolo di ammenda; utilizzata come parametro per la determinazione dell'importo di euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato: è obbligatoria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Le modifiche introdotte dalla legge n.103/2017 hanno escluso la possibilità di impugnare in cassazione in forma personale; le obiezioni costituzionali a tale esclusione sono state respinte dalla giurisprudenza di legittimità.
- La delega del deposito a un difensore non cassazionista non supplisce all'assenza della sottoscrizione da parte di un cassazionista: il vizio formale comporta inammissibilità.
- La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e pagamenti alla Cassa delle Ammende; è quindi importante verificare la sussistenza dei requisiti formali prima della presentazione.
- In situazioni analoghe si consiglia di rivolgersi tempestivamente a un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione o, se impossibilitati, richiedere il gratuito patrocinio qualora sussistano i requisiti, per evitare l'inammissibilità per carenza di rappresentanza tecnica.
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