Cassazione Penale, Sentenza n. 34463/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: secondo il PG l'imputato, trovato ubriaco presso l'abitazione di una vicina, si sarebbe prima rifiutato di recarsi negli uffici di polizia e poi, dopo l'arresto e il trasferimento in caserma, avrebbe posto in essere atti di autolesionismo e pronunciato minacce indirizzate ai militari, tali da integrare resistenza. Ha sostenuto che la Corte di appello avrebbe travisato i fatti non individuando l'atto di ufficio contrastato (l'arresto) e sottovalutando la portata intimidatoria delle frasi. L'imputato Asseffa ha impugnato invece la conferma della condanna per evasione deducendo violazione di legge: a suo dire il suo allontanamento dagli arresti domiciliari non sarebbe stato compiuto con dolo richiesto per il reato, essendosi recato dai vicini solo per intimare loro silenzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione non manifestamente illogica: quanto alla resistenza, i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato fosse stato condotto in ufficio senza opporre resistenza e che non fosse stato individuato con sufficiente precisione l'atto di ufficio contrastato né la condotta minatoria diretta a impedirne il compimento, le minacce risultando riferite a vicende pregresse; quanto all'evasione, la Corte ha condiviso la valutazione che i motivi addotti dall'imputato per l'allontanamento sono irrilevanti rispetto alla sussistenza del dolo generico richiesto per il reato. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio per cui non può essere annullata una sentenza per mera diversa lettura dei fatti. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e Asseffa è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha applicato il principio secondo cui l'annullamento in sede di legittimità richiede vizi della motivazione rilevanti ai sensi dell'art. 606; non è sufficiente prospettare una ricostruzione fattuale alternativa o una diversa valutazione della prova.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: può annullare solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o carente ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è necessario individuare con precisione l'atto di ufficio che si è voluto impedire e il nesso tra la condotta dell'imputato e l'effettivo impedimento o ostacolo al compimento dell'atto; minacce riferite a fatti pregressi possono non integrare il reato se non dirette ad impedire l'atto.
- Per il reato di evasione è sufficiente il dolo generico di allontanarsi dal luogo di detenzione; le ragioni soggettive o giustificazioni addotte dall'imputato non escludono automaticamente il dolo.
- Ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza individuare errori di diritto o specifici vizi motivazionali sono spesso dichiarati inammissibili.
- Nelle impugnazioni è strategico per le parti indicare puntualmente dove la motivazione del giudice di merito sarebbe carente, contraddittoria o violerebbe norme di diritto, anziché limitarsi a riassegnare una diversa versione dei fatti.
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