Cassazione Penale, Sentenza n. 13956/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
APERI ha impugnato la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado (dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 474 c.p. e confermando la condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p.). In cassazione il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione relativamente alla sussistenza della contraffazione, lamentando l'assenza di accertamento peritale e rilevando una conversazione telefonica pre-acquisto dalla quale avrebbe desunto la propria buona fede; (ii) violazione del principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio in relazione alla consapevolezza della contraffazione a suo carico; (iii) omessa motivazione sulla richiesta di riunione con altro procedimento pendente in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i profili ora dedotti (contestazione della prova della contraffazione e della consapevolezza) non risultavano già dedotti in appello e quindi non potevano essere esaminati in cassazione. La richiesta di riunione è stata ritenuta inaccoglibile in questa sede (potendo essere trattata in esecuzione). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma relativa alla contraffazione; la Corte d'Appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato ai sensi di questa norma
Norma sulla ricettazione; il ricorrente aveva prospettato in appello l'applicabilità dell'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma
Massime di principio
- In cassazione non possono essere discusse questioni di fatto o nuovi profili probatori che non siano stati già dedotti e motivati nel grado di appello: chi non solleva determinate contestazioni in appello si preclude la possibilità di sollevarle in Cassazione.
- Le censure sulla valutazione della prova materiale (es. necessità di perizia, valutazione di conversazioni o elementi di fatto) devono essere adeguatamente articolate e prospettate nei gradi precedenti per essere esaminate in sede di legittimità.
- La richiesta di riunione di procedimenti, se non tempestivamente e opportunamente dedotta, può risultare inammissibile in sede di cassazione e talune questioni connesse alla riunione possono essere rimandate alla fase di esecuzione o a gradi processuali competenti.
- La declaratoria di prescrizione parziale operata in appello resta efficace salvo censure specifiche e tempestive; la cassazione verifica principalmente profili di legittimità e non può sostituirsi al giudice del merito per nuove valutazioni probatorie.
- Chi impugna in cassazione dovrebbe concentrare i motivi su errori di diritto o vizi motivazionali già prospettati nei precedenti gradi, e conservare nel fascicolo processuale gli elementi probatori e le richieste istruttorie utili a sostenere le censure in appello.
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