Cassazione Penale, Ordinanza n. 36794/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per rapina aggravata in concorso. I tre motivi deducevano, tutti sotto il profilo del vizio di motivazione: 1) l'insussistenza o comunque l'erroneità del giudizio di responsabilità per il reato di rapina ex artt. 110 e 628, commi 1 e 3, n. 1 c.p.; 2) l'illegittima applicazione della recidiva, in particolare della recidiva reiterata specifica; 3) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p., in relazione al valore dei preziosi sottratti. La Corte rileva che tali censure riproponevano doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di questioni già devolute e confutate in appello, richiamando specificamente: il compendio probatorio posto a fondamento della responsabilità per rapina; la ritenuta applicabilità della recidiva reiterata specifica, valorizzando i numerosi precedenti penali e l'inclinazione a delinquere; il mancato riconoscimento della speciale tenuità del danno, giustificato dal non trascurabile valore dei preziosi sottratti. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per la responsabilità concorsuale nel reato contestato
art. 628, commi 1 e 3, n. 1 c.p.
richiamato quale fattispecie di rapina contestata, nella forma aggravata indicata
attenuante del danno di speciale tenuità, negata per il valore non trascurabile dei beni sottratti
recidiva reiterata specifica
ritenuta applicabile in ragione dei precedenti penali e della inclinazione a delinquere del ricorrente
Cassa delle ammende
somma applicata a titolo di sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
- La deduzione del vizio di motivazione non è sufficiente se non confronta specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una mera reiterazione delle doglianze di merito.
- In materia di rapina, la responsabilità concorsuale può essere confermata sulla base del compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito, se la motivazione dia conto in modo coerente degli elementi a sostegno dell'imputazione.
- La recidiva reiterata specifica può essere giustificata dalla pluralità dei precedenti penali e da un profilo soggettivo di inclinazione a delinquere, quando tali elementi siano adeguatamente argomentati dal giudice di merito.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità può essere esclusa quando il valore dei beni sottratti non sia trascurabile, essendo rimessa a una valutazione in concreto del pregiudizio patrimoniale arrecato.
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