Cassazione Penale, Sentenza n. 15256/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (sentenza di primo grado del Tribunale di Crotone del 31.1.2017), con specifici motivi: 1) vizio di valutazione delle risultanze processuali e travisamento del fatto che avrebbe dovuto escludere la responsabilità penale; 2) omessa considerazione di una serie di documenti acquisiti; 3) censura per la revoca, da parte del tribunale, dell'ordinanza che aveva ammesso la testimonianza di Skoczek Monica (fornitrice/cliente per importo di euro 9.060,30); 4) mancato esercizio del potere di integrazione istruttoria ex art. 507 c.p.p. con riferimento all'escussione come testi di Pucci Giorgio e Falco Diego.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il ricorso si risolve in una generica rivalutazione del compendio probatorio, il che è precluso in sede di legittimità (divieto di rimettere in discussione i fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito); mancata autosufficienza del ricorso rispetto agli atti invocati (assenza di trascrizioni o allegazioni integrali degli atti contestati); i motivi relativi alla testimonianza di Skoczek e all'integrazione istruttoria sono nuovi e quindi inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; quanto alle prove da assumere ex art. 507 c.p.p., il ricorrente non ha dimostrato la "manifesta assoluta necessità" della loro assunzione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Limite al sindacato della Corte di Cassazione sulle valutazioni di fatto e sulle prove: il ricorso che si risolve in mera rivalutazione del materiale probatorio è inammissibile. Non è consentito a questa Corte sovrapporre una nuova valutazione degli elementi di fatto decisi dai giudici di merito.
Preclusione delle questioni nuove in Cassazione: i motivi nuovi, non prospettati nei precedenti gradi, sono inammissibili.
Regole per l'ammissione di nuove prove disposte d'ufficio dal giudice: le prove nuove rispetto a quelle inizialmente richieste sono soggette a più rigorosa valutazione di pertinenza e rilevanza; la mancata richiesta/assunzione può essere sindacata in Cassazione solo se emerge la "manifesta assoluta necessità" della prova non assunta, cosa non dimostrata dal ricorrente.
art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (introdotto dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)
Riferimento alla disciplina della documentazione e obbligo di indicazione/ allegazione degli atti nel ricorso: anche dopo l'introduzione della norma resta l'onere del ricorrente di indicare e allegare puntualmente gli atti che ritiene travisati, per rendere il ricorso autosufficiente.
Poteri della Corte di Cassazione di condanna alle spese e ad un'ammenda civile: la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, ritenendo la inammissibilità del ricorso e la colpa del ricorrente nella determinazione delle ragioni di inammissibilità.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Norma richiamata per giustificare la requisitoria scritta del Procuratore generale e la possibilità di trattazione orale solo su richiesta: menzionata per spiegare la modalità processuale seguita per la trattazione del ricorso.
legge n. 46 del 2006 (modifica all'art. 606 c.p.p.)
Richiamata per spiegare il consolidamento del divieto di riequazione dei fatti in sede di legittimità, dopo la modifica legislativa: la giurisprudenza mantiene la limitazione del sindacato della Cassazione sulle valutazioni di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del fatto: gli argomenti che si limitano a proporre una diversa interpretazione delle prove sono di norma inammissibili.
- Il ricorso per cassazione deve essere "autosufficiente": ogni atto o deposizione che si assume travisata va indicato e allegato o trascritto integralmente, altrimenti si rischia l'inammissibilità per carenza di documentazione a supporto delle doglianze.
- Motivi nuovi non sollevati nei precedenti gradi di giudizio sono inammissibili in Cassazione (art. 606, co. 3 c.p.p.). Le questioni devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito.
- Per ottenere l'assunzione di nuove prove ex art. 507 c.p.p. il ricorrente deve dimostrare la "manifesta assoluta necessità" di tali prove: deduzioni generiche non sono sufficienti.
- Un ricorso manifestamente inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto occorre valutare con attenzione la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.
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