Cassazione Penale, Sentenza n. 23492/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di riesame della misura cautelare in carcere applicata a Leone per i reati previsti dagli artt. 73 co.1 e 74 c.2,3 del D.P.R. n. 309/1990 (capo 40 e capo 24 delle imputazioni provvisorie). Tre motivi principali: (1) insufficienza e vizio della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza riguardo alla presunta dazione di 10 involucri da parte di Raffaele Capoccia nella masseria di Leone (capo 40), sostenendo che le indagini produssero solo una conversazione e la perquisizione non rinvenne i quantitativi contestati; (2) vizio nel ritenere la masseria di Leone utilizzata come 'deposito' dell'eroina nonostante il luogo dei fatti sia in altro comune e la perquisizione non abbia trovato strumenti di confezionamento né collegamenti diretti con gli altri coindagati; (3) eccesso e inadeguatezza della misura cautelare più afflittiva, posto che Leone era già sottoposto a misure cautelari per anni e che misure meno gravose (arresti domiciliari) sarebbero idonee, considerata anche la distanza territoriale dal centro operativo dell'associazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (1) ha ritenuto che le intercettazioni, la frequentazione della masseria da parte di Capoccia e il rinvenimento, nell'area attigua all'abitazione, di ingenti quantitativi di sostanze da taglio (paracetamolo e caffeina) e di sacchi con polvere organoletticamente compatibile con eroina (14,2 kg e altri 5 kg) costituiscano elementi significativi e logici a sostegno dei gravi indizi di partecipazione di Leone alla gestione di attività illecite su larga scala; (2) ha confermato che l'associazione aveva operatività anche nel territorio in cui si trova la masseria di Leone e che più conversazioni indicavano la masseria come "base", elementi che legittimano la valutazione del Tribunale circa l'uso dell'immobile come deposito; (3) ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, richiamando il ruolo attribuito a Leone nella gestione del deposito, la sua capacità di delinquere desumibile dal suo passato processuale e la presunzione cautelare di cui all'art. 275 co.3 c.p.p. non superata da elementi contrari. Conseguentemente la Corte ha confermato l'ordinanza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 73, comma 1
Norma che incrimina il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti; impiegata per qualificare penalmente la condotta di detenzione/consegna di droga contestata a Leone.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 74, commi 2 e 3
Rilevante come reato-fine nell'ambito dell'associazione per delinquere; la gravità del reato ai sensi di questa norma ha rilevanza cautelare ai fini dell'applicazione di misure restrittive.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione in materia cautelare con riguardo ai reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990. La Corte ha ritenuto che tale presunzione non sia stata superata dal ricorrente; quindi è legittima la scelta di misure cautelari severe quando sussistono gravi indizi e circostanze aggravanti.
Norma che regola l'addebito delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Intercettazioni che indicano un luogo come 'base' combinate con sequestri, anche se non coincidenti esattamente nelle quantità, possono costituire gravi indizi per attribuire l'uso di un immobile come deposito di stupefacenti.
- Il rinvenimento nelle pertinenze o in locali attigui di ingenti quantitativi di sostanze da taglio o polveri compatibili con droga rafforza l'ipotesi accusatoria anche se la droga contestata non è stata materialmente trovata nel medesimo istante.
- La mera distanza territoriale o il fatto che il centro operativo dell'associazione sia in altro comune non esclude la responsabilità di chi fornisce un 'deposito': la valutazione si basa sulle condotte e sui collegamenti emersi (frequentazioni, conversazioni, prelievi ripetuti).
- La presunzione cautelare prevista dall'art. 275 co.3 c.p.p. nei casi di traffico di ingenti quantità di stupefacenti richiede elementi concreti e nuovi per essere efficacemente superata; denunce difensive generiche o la semplice esistenza di precedenti misure meno gravose possono non risultare sufficienti.
- Per resistere con successo a una misura cautelare in casi di associazione e traffico su larga scala è utile produrre prove dirette che scalfiscano le risultanze indiziarie (es. alibi dettagliati, dimostrazione di estraneità ai locali indicati, documentazione che spieghi la presenza delle sostanze da taglio).
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