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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19305/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dell'imputata per riciclaggio di somme di denaro provenienti dalla clonazione di una carta di pagamento PostePay, con consumazione indicata al 25 novembre 2013. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizi di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo la non configurabilità degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, la mancata risposta ai motivi di appello, l'assenza di prova della condotta attribuita all'imputata, del suo concorso nel reato presupposto e della movimentazione sul suo conto della somma di euro 89,00 contestata; dall'altro, omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento d'ufficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l'assenza di precedenti penali e il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e una diversa lettura degli elementi di fatto, operazione estranea al giudizio di legittimità quando la motivazione di merito sia logica e giuridicamente corretta. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva già dato atto che la sospensione condizionale della pena era stata concessa dal Tribunale. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come titolo del riciclaggio contestato, relativo a somme provenienti dalla clonazione di una carta di pagamento.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato indirettamente per le attenuanti generiche già riconosciute all'imputata in primo grado.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato indirettamente con riferimento alla sospensione condizionale della pena, già concessa dal Tribunale.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte valorizza il limite del sindacato di legittimità, escludendo la possibilità di una rivalutazione del fatto e delle prove in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una "rilettura" dei fatti diversa da quella compiuta dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è priva di vizi logici o giuridici.
  • Le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a contestare l'accertamento di fatto sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando lamenta l'omesso riconoscimento di un beneficio che risulta già concesso nella precedente decisione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La Corte di cassazione può limitarsi a verificare la coerenza logica e giuridica della motivazione di merito, senza sostituirsi al giudice di fatto nell'apprezzamento delle prove.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti economiciProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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