Cassazione Penale, Ordinanza n. 18597/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per estorsione. L'unico motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità riferita al reato contestato. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la qualificazione del fatto come lieve. La Cassazione rileva che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo il diniego, valorizzando, alla luce dei criteri indicati dalla Corte costituzionale, la dinamica complessiva della condotta e il valore del bene oggetto del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che il giudizio sulla sussistenza dei presupposti della lieve entità è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione congrua e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Massime di principio
- La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della lieve entità del fatto è rimessa al giudice di merito.
- In sede di legittimità il sindacato sulla qualificazione del fatto come lieve è limitato alla verifica della presenza di una motivazione congrua, non manifestamente illogica o contraddittoria.
- Il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esplicitato ragioni ostative riferite alla concreta dinamica delittuosa e al valore del bene oggetto del reato.
- Un motivo di ricorso che si limiti a sollecitare una diversa ponderazione dei fatti, senza evidenziare una violazione di legge o un vizio motivazionale effettivo, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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