Cassazione Penale, Ordinanza n. 01485/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso una delle aggravanti contestate e rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 140,00 di multa per un furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la pena fosse eccessiva e che non gli fossero state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla misura della pena non fosse deducibile in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione adeguata e la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, scelta insindacabile perché rimessa al giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p. Ha inoltre ritenuto immune da vizi logici la motivazione con cui la Corte di appello aveva negato le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come base del reato di furto per cui vi è stata condanna
indicata come aggravante residua dopo l'esclusione dell'aggravante di cui al n. 4
aggravante esclusa in appello
richiamato come criterio discrezionale di commisurazione della pena, insindacabile in cassazione se la pena è media o prossima al minimo edittale
richiamato in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- La determinazione della pena entro valori medi o prossimi al minimo edittale, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è normalmente insindacabile in cassazione.
- Il controllo di legittimità sulla quantificazione della pena non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito quando la motivazione dia conto, sia pure sinteticamente, dei criteri seguiti e la sanzione non sia prossima al massimo edittale.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia assente, manifestamente illogica o giuridicamente errata; una motivazione coerente con le emergenze processuali è insindacabile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.
Come è indicizzato
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