Ordinanza n. 7869/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/-OMISSIS-)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 10 marzo 2022, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana identificata dal codice K10/-OMISSIS-. Il TAR ha rilevato d'ufficio che il ricorso potrebbe costituire un mero doppione del ricorso n. 8816/2022, proposto dallo stesso difensore e già definito con sentenza n. 17171/2025. La questione prospettata riguarda quindi l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per duplicazione di un precedente giudizio avente il medesimo oggetto. Il testo non indica ulteriori motivi di ricorso né le censure rivolte contro il diniego di cittadinanza.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Rilevata d'ufficio la possibile duplicazione del ricorso rispetto a un precedente giudizio già definito, ha assegnato alle parti 20 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie limitate a tale questione, nel rispetto del contraddittorio. Ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 27 maggio 2026 ai sensi dell'art. 72 bis c.p.a. e ha disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata per esigenze di tutela della riservatezza.
Norme richiamate
art. 9 l. 5 febbraio 1992, n. 91
Individua la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
Richiamato quale base del rito camerale e del successivo rinvio della trattazione.
Richiamato nel contesto della trattazione della questione rilevata dal giudice e della garanzia del contraddittorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte per tutelarne i diritti o la dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento della tutela della riservatezza mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva che un ricorso potrebbe essere un duplicato di altro giudizio già definito, la relativa questione di possibile inammissibilità o improcedibilità deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione, mediante assegnazione di un termine per il deposito di osservazioni.
- Il rilievo d'ufficio di una possibile causa di inammissibilità o improcedibilità non consente la definizione immediata della controversia se nessuna parte è stata previamente posta in condizione di interloquire sulla questione; il giudice può quindi disporre un rinvio e assegnare un termine per memorie.
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