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Ordinanza

Ordinanza n. 7869/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DM DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/-OMISSIS-)

Giustizia amministrativa202208815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 10 marzo 2022, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana identificata dal codice K10/-OMISSIS-. Il TAR ha rilevato d'ufficio che il ricorso potrebbe costituire un mero doppione del ricorso n. 8816/2022, proposto dallo stesso difensore e già definito con sentenza n. 17171/2025. La questione prospettata riguarda quindi l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per duplicazione di un precedente giudizio avente il medesimo oggetto. Il testo non indica ulteriori motivi di ricorso né le censure rivolte contro il diniego di cittadinanza.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Rilevata d'ufficio la possibile duplicazione del ricorso rispetto a un precedente giudizio già definito, ha assegnato alle parti 20 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie limitate a tale questione, nel rispetto del contraddittorio. Ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 27 maggio 2026 ai sensi dell'art. 72 bis c.p.a. e ha disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata per esigenze di tutela della riservatezza.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Individua la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato quale base del rito camerale e del successivo rinvio della trattazione.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato nel contesto della trattazione della questione rilevata dal giudice e della garanzia del contraddittorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte per tutelarne i diritti o la dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento della tutela della riservatezza mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva che un ricorso potrebbe essere un duplicato di altro giudizio già definito, la relativa questione di possibile inammissibilità o improcedibilità deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione, mediante assegnazione di un termine per il deposito di osservazioni.
  • Il rilievo d'ufficio di una possibile causa di inammissibilità o improcedibilità non consente la definizione immediata della controversia se nessuna parte è stata previamente posta in condizione di interloquire sulla questione; il giudice può quindi disporre un rinvio e assegnare un termine per memorie.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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