Cassazione Penale, Sentenza n. 24131/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/10/2021 che aveva dichiarato non operante la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Trento del 18/04/2018 (irrevocabile dal 03/09/2018), per presunto inadempimento degli obblighi risarcitori cui la sospensione era subordinata. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi: 1) nullità per carenza di impulso di parte, sostenendo che non era stata promossa la necessaria istanza di incidente d'esecuzione atta a chiedere la revoca, e che la sola richiesta originaria di verifica del PM o una nota sopravvenuta non potevano sostituirla; 2) vizio di motivazione e errata applicazione della legge, in quanto il giudice dell'esecuzione non ha valutato adeguatamente la documentata impossibilità di adempiere per condizioni di indigenza, gravi problemi di salute, ricoveri, mancanza di reddito e situazione di senza fissa dimora, omettendo di confrontare tali elementi con il tempo trascorso dall'irrevocabilità della sentenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi: (i) procedimentalmente il provvedimento era viziato perché il procedimento di esecuzione richiede l'impulso di parte e non risultava che il PM avesse promosso l'incidente d'esecuzione finalizzato alla revoca; la nota del 15/10/2021 è sopravvenuta e non poteva sanare il vizio; (ii) nel merito il giudice dell'esecuzione ha comunque omesso una valutazione adeguata delle condizioni di impossibilità incolpevole all'adempimento, limitandosi a considerare il mero decorso del tempo e formulando rilievi generici sulla mancanza di resipiscenza, senza comparare i documenti probatori (ricoveri, fruizione di servizi di assistenza, assenza di reddito) con il periodo intercorso dall'irrevocabilità della sentenza. Le carenze sono state ritenute insanabili nella presente fase, imponendo l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
La sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di obblighi può essere dichiarata non operante in caso di inottemperanza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a impossibilità non imputabile al condannato; la verifica della capacità di adempiere è centrale nel giudizio dell'esecuzione
Principio giurisprudenziale (Sez.1, n. 1839 del 28/11/2006 - Fortini)
Il procedimento di esecuzione richiede per il suo inizio l'impulso di parte; provvedimenti adottati d'ufficio, fuori dalle ipotesi tassative, sono viziati da nullità insanabile
Giurisprudenza sulla verifica dell'impossibilità di adempiere (Sez.6, n. 25413 del 13/05/2016; Sez.3, n. 30402 del 08/04/2016; Sez.4, n. 50028 del 04/10/2017; Sez.5, n. 48913 del 01/10/2018)
Il giudice dell'esecuzione deve valutare motivatamente le condizioni economiche e la concreta impossibilità incolpevole di adempiere alla condizione; se dagli atti emergono elementi che mettono in dubbio la capacità di soddisfare la condizione o tali elementi sono prodotti dalla parte, il giudice deve prenderli in considerazione prima di revocare il beneficio
Massime di principio
- Il procedimento esecutivo penale, fatto salvo quanto previsto per amnistia e indulto, si avvia solo su impulso di parte: il PM deve promuovere espressamente l'incidente d'esecuzione per chiedere la revoca della sospensione; altrimenti il provvedimento del giudice è nullità insanabile.
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di obblighi (es. risarcimento), la revoca per inadempimento richiede una valutazione concreta e motivata della capacità di adempiere: l'assenza di pagamento non vale automaticamente, se è dimostrabile un'impossibilità oggettiva e non imputabile al condannato.
- La prova di condizioni di indigenza, problemi di salute, ricoveri o assenza di reddito deve essere effettivamente comparata dal giudice con il periodo trascorso dall'irrevocabilità della sentenza; rilievi generici sul decorso del tempo non sostituiscono una valutazione puntuale dell'impossibilità.
- La mancata formulazione di una istanza di parte o la procedura viziata non sono sanabili in sede di esecuzione; in presenza di tali carenze rilevanti l'annullamento del provvedimento è la conseguenza corretta.
- La valutazione della 'resipiscenza' o di ragioni etiche non può sostituire l'accertamento, tecnico e documentato, della reale impossibilità di adempiere alle condizioni imposte per la sospensione condizionale.
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