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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32605/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la condanna per bancarotta documentale per distrazione e bancarotta impropria da operazioni dolose. La difesa ha articolato: (1) censura per travisamento della prova e vizio di motivazione, lamentando che la corte si è fondata sulla dichiarazione del notaio riguardo all'identità dell'atto costitutivo senza accertare che la persona fosse effettivamente il ricorrente; (2) violazione del diritto di difesa per essersi impedito l'espletamento dell'istruttoria volta ad accertare l'identità personale; (3) violazione di legge (art. 213 c.p.p.) per la revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi della difesa, la cui escussione era stata rinviata per adesione all'astensione; inoltre, con motivi nuovi la difesa ha riproposto l'inidoneità della testimonianza notarile a provare l'identità (possibile inganno) e ha eccepito la prescrizione dei reati per mancanza di prova dell'aggravante ex art. 219, commi 1 e 2, legge fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto non proponibili in sede di legittimità questioni di merito o riproposizioni degli stessi profili critici senza specifici rilievi sul percorso motivazionale della sentenza impugnata. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui la dichiarazione del notaio e la valutazione complessiva delle prove erano credibili e coerenti, ha rigettato la censura riguardante la revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi perché dagli atti risultava che all'udienza del 14/09/2020 non vi era adesione all'astensione e l'istruttoria era stata legittimamente chiusa, e ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo che, considerata la data dei fatti (14/06/2012), i termini di prescrizione e i periodi di sospensione (adesione all'astensione dal 05/12/2019 al 14/09/2020), i reati non erano estinti. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi della difesa; la Corte ha ritenuto che la revoca fosse legittima alla luce del verbale (assenza non giustificata in udienza del 14/09/2020) e dell'assenza di eccezioni successive, con conseguente legittima chiusura dell'istruttoria

  • art. 219, commi 1 e 2, legge fallimentare

    La norma relativa all'aggravante nei delitti fallimentari è stata richiamata nella contestazione; la Corte ha ritenuto che, pur essendo stata contestata la forma aggravata, i fatti accertati nella data indicata (14/06/2012) e i periodi di sospensione del termine di prescrizione non determinassero l'estinzione per prescrizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il pagamento di euro tremila

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile rinnovare in via sostanziale censure di merito basate su una diversa lettura delle prove: la verificabilità è limitata ai profili di diritto e alla correttezza logico-giuridica della motivazione
  • La 'doppia conforme' (sentenza di primo grado confermata in appello) rafforza la tenuta della valutazione probatoria: i giudici di legittimità tendono a considerare congruente e non impugnabile la valutazione comune dei fatti, salvo vizi logici o violazioni di legge evidenti
  • Le dichiarazioni del notaio circa l'identificazione delle parti al momento del rogito hanno un significativo valore probatorio; eccezioni basate su rilievi grafologici o contestazioni tardive della firma possono essere ritenute insufficienti se non supportate da riscontri concreti e tempestivi
  • Le eccezioni processuali relative all'ammissione o alla revoca delle prove devono essere tempestivamente sollevate e inserite nel contraddittorio: l'assenza di contestazioni in sede opportuna indebolisce la loro opponibilità in Cassazione
  • L'introduzione di motivi nuovi in Cassazione è possibile ma rischiosa: se i nuovi profili non incidono su questioni di diritto o non sono adeguatamente documentati possono risultare inammissibili o inefficaci
  • Il calcolo della prescrizione tiene conto di tutte le cause di sospensione (es. adesione a scioperi o astensioni riconosciute); per valutare la prescrizione è necessario verificare le date di consumazione, i termini massimi applicabili e i periodi di sospensione registrati agli atti

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