Cassazione Penale, Sentenza n. 32605/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la condanna per bancarotta documentale per distrazione e bancarotta impropria da operazioni dolose. La difesa ha articolato: (1) censura per travisamento della prova e vizio di motivazione, lamentando che la corte si è fondata sulla dichiarazione del notaio riguardo all'identità dell'atto costitutivo senza accertare che la persona fosse effettivamente il ricorrente; (2) violazione del diritto di difesa per essersi impedito l'espletamento dell'istruttoria volta ad accertare l'identità personale; (3) violazione di legge (art. 213 c.p.p.) per la revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi della difesa, la cui escussione era stata rinviata per adesione all'astensione; inoltre, con motivi nuovi la difesa ha riproposto l'inidoneità della testimonianza notarile a provare l'identità (possibile inganno) e ha eccepito la prescrizione dei reati per mancanza di prova dell'aggravante ex art. 219, commi 1 e 2, legge fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto non proponibili in sede di legittimità questioni di merito o riproposizioni degli stessi profili critici senza specifici rilievi sul percorso motivazionale della sentenza impugnata. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui la dichiarazione del notaio e la valutazione complessiva delle prove erano credibili e coerenti, ha rigettato la censura riguardante la revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi perché dagli atti risultava che all'udienza del 14/09/2020 non vi era adesione all'astensione e l'istruttoria era stata legittimamente chiusa, e ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo che, considerata la data dei fatti (14/06/2012), i termini di prescrizione e i periodi di sospensione (adesione all'astensione dal 05/12/2019 al 14/09/2020), i reati non erano estinti. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamata in relazione alla revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi della difesa; la Corte ha ritenuto che la revoca fosse legittima alla luce del verbale (assenza non giustificata in udienza del 14/09/2020) e dell'assenza di eccezioni successive, con conseguente legittima chiusura dell'istruttoria
art. 219, commi 1 e 2, legge fallimentare
La norma relativa all'aggravante nei delitti fallimentari è stata richiamata nella contestazione; la Corte ha ritenuto che, pur essendo stata contestata la forma aggravata, i fatti accertati nella data indicata (14/06/2012) e i periodi di sospensione del termine di prescrizione non determinassero l'estinzione per prescrizione
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il pagamento di euro tremila
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile rinnovare in via sostanziale censure di merito basate su una diversa lettura delle prove: la verificabilità è limitata ai profili di diritto e alla correttezza logico-giuridica della motivazione
- La 'doppia conforme' (sentenza di primo grado confermata in appello) rafforza la tenuta della valutazione probatoria: i giudici di legittimità tendono a considerare congruente e non impugnabile la valutazione comune dei fatti, salvo vizi logici o violazioni di legge evidenti
- Le dichiarazioni del notaio circa l'identificazione delle parti al momento del rogito hanno un significativo valore probatorio; eccezioni basate su rilievi grafologici o contestazioni tardive della firma possono essere ritenute insufficienti se non supportate da riscontri concreti e tempestivi
- Le eccezioni processuali relative all'ammissione o alla revoca delle prove devono essere tempestivamente sollevate e inserite nel contraddittorio: l'assenza di contestazioni in sede opportuna indebolisce la loro opponibilità in Cassazione
- L'introduzione di motivi nuovi in Cassazione è possibile ma rischiosa: se i nuovi profili non incidono su questioni di diritto o non sono adeguatamente documentati possono risultare inammissibili o inefficaci
- Il calcolo della prescrizione tiene conto di tutte le cause di sospensione (es. adesione a scioperi o astensioni riconosciute); per valutare la prescrizione è necessario verificare le date di consumazione, i termini massimi applicabili e i periodi di sospensione registrati agli atti
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