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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40444/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha confermato il rifiuto di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari o altra misura meno afflittiva. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e dell'art. 20 d.P.R. 22/9/1988 n. 448, contestando che la motivazione del Tribunale sarebbe preconcetta, illogica e non ancorata alle risultanze: in particolare contesta la valutazione sulla positività a quattro stupefacenti (sostenendo che, essendo ospitato in casa-famiglia e senza disponibilità economiche, non poteva averli assunti volontariamente), sulla lettera di scuse (che dimostrerebbe un percorso di ravvedimento) e sull'asserito pericolo di reiterazione anche nei confronti di terzi; lamenta inoltre omissione di valutazione dell'idoneità di alternative come la permanenza presso la zia paterna.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato l'ammissibilità dell'impugnazione nonostante il quadro procedurale, richiamando la giurisprudenza sul giudicato cautelare, e ha rilevato che il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione circa il rischio di reiterazione delle condotte nei confronti di terze persone: la prognosi è risultata generica e priva di specifica analisi della fattispecie concreta, della personalità del minore e del contesto socio-ambientale, così violando i criteri richiesti per la valutazione cautelare dei minori. Di converso, la Corte ha ritenuto legittime le valutazioni del Tribunale sui profili relativi a ipotesi congetturali riguardanti la somministrazione di stupefacenti da parte della madre e sulla scarsa incidenza della lettera di scuse, ma ha comunque annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale per i minorenni di Napoli - Sezione riesame per un nuovo esame libero negli esiti, con l'invito a svolgere una valutazione più approfondita e conforme ai principi richiamati. Inoltre la cancelleria dovrà trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario minorile e, in caso di diffusione, omettere i dati identificativi secondo la normativa sulla privacy.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma relativa al contenuto dell'ordinanza che dispone la misura cautelare e ai requisiti di motivazione: la Corte richiede che la motivazione sia ancorata alle risultanze e non a valutazioni preconcette

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina sui presupposti e sui criteri per l'applicazione delle misure cautelari personali; la decisione richiama l'obbligo di adeguata motivazione circa esigenze cautelari e proporzionalità della misura

  • art. 299, commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della dinamica delle misure cautelari: i provvedimenti de libertate devono essere costantemente riesaminati alla luce degli sviluppi delle indagini e di fatti sopravvenuti

  • art. 19, comma 2 d.P.R. 22/09/1988 n. 448

    "Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto" e "Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale"

    Per i minorenni occorre particolare attenzione al mantenimento dei percorsi educativi; il giudice deve motivare più rigorosamente la scelta di misure intramurarie e non applica integralmente alcune restrizioni previste per gli adulti

  • art. 20 d.P.R. 22/09/1988 n. 448

    Richiama l'importanza delle prospettive di recupero del minore nella valutazione della misura cautelare; la Corte ha sottolineato che queste prospettive devono essere concretamente valutate

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario minorile dove il ricorrente è ristretto

  • art. 52 d.lgs. 30/06/2003 n. 196

    Normativa sulla protezione dei dati personali: obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • In appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione di misura cautelare il Tribunale deve limitarsi a valutare gli "elementi nuovi" e motivare specificamente se tali elementi modificano il quadro cautelare; la motivazione non può essere generica né basata su presupposti preconcetti
  • Nei casi che riguardano minorenni occorre un grado di approfondimento maggiore: il giudice deve tener conto della necessità di non interrompere i processi educativi (art. 19 DPR 448/1988) e valutare concretamente le prospettive di recupero (art. 20 DPR 448/1988)
  • La prognosi di pericolosità e il rischio di reiterazione devono fondarsi su un'analisi accurata della fattispecie concreta, della personalità dell'imputato e del contesto socio-ambientale; l'asserzione generica che il minorenne potrebbe rivolgere impulsi violenti verso terzi è insufficiente senza elementi specifici
  • Elementi nuovi quali risultati di esami sanitari (positività a stupefacenti) o lettere di scuse vanno valutati nel loro reale valore probatorio e nella loro incidenza sulle esigenze cautelari: ipotesi difensive congetturali (es. somministrazione da terzi) richiedono adeguata prova o almeno fondamento logico non meramente ipotetico
  • La disponibilità di soluzioni alternative (ospitalità presso familiari, collocamento in strutture non note all'indagato, misure domiciliari) è rilevante e deve essere adeguatamente considerata e motivata dal giudice se ritenuta inidonea a scongiurare il pericolo di recidiva
  • Se la motivazione del giudice di merito risulta insufficiente sotto il profilo della specificità e della connessione con le risultanze, la Corte di cassazione può annullare il provvedimento e rinviare per un nuovo esame

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