Cassazione Civile, Ordinanza n. 07705/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una coppia, di un immobile ad uso abitativo costruito in area interessata da pregresse esondazioni di un corso d'acqua vicino. Dopo un'alluvione del 1996, gli acquirenti agirono per ottenere, tra l'altro, il risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. contro l'alienante, il progettista, il Comune e la Regione, deducendo che l'edificio era stato progettato e realizzato senza adeguata considerazione della ciclicità degli allagamenti della zona. In sede di legittimità, dopo un precedente rinvio, il progettista ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trieste che, all'esito di nuova CTU, aveva nuovamente affermato la sua responsabilità e rigettato il suo appello. Con i primi due motivi ha denunciato violazione di norme processuali e dei criteri di valutazione della prova per avere il giudice di rinvio disatteso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, fondando invece la decisione su una bozza redatta da un ausiliario del CTU (geologo) priva di autonoma valenza peritale e senza motivare le ragioni del dissenso rispetto alla relazione del consulente nominato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse sostanzialmente ignorato la relazione del CTU e avesse fondato la decisione su elementi provenienti dall'ausiliario del consulente, senza spiegare perché si discostasse dalle conclusioni del perito nominato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La responsabilità per gravi difetti dell'opera richiede un accertamento pieno sulle caratteristiche del suolo e sull'idoneità della progettazione/esecuzione a tenerne conto, inclusa la prevedibilità di eventi esondativi ricorrenti.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
Sono ammissibili censure per violazione di legge e nullità della sentenza/processo quando il giudice di merito ometta di considerare la consulenza tecnica decisiva o di motivare il dissenso rispetto ad essa.
La decisione non può prescindere senza adeguata giustificazione dalle risultanze probatorie ritualmente acquisite, né attribuire valore decisivo a elementi privi della corretta formazione processuale.
Il giudice deve pronunciarsi sui punti decisivi della domanda e sulle risultanze istruttorie rilevanti, senza trascurare il nucleo delle allegazioni e delle prove.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile, soprattutto se il giudice si discosta dalle conclusioni del CTU.
La consulenza tecnica d'ufficio è strumento istruttorio da rispettare nella sua fisiologia processuale; il giudice non può sostituirla con elaborazioni provenienti da soggetti non nominati come consulenti.
Le attività del consulente e delle operazioni peritali devono svolgersi secondo le forme di legge e nel contraddittorio delle parti, senza che un ausiliario privo di investitura possa surrogare il CTU.
art. 111 Cost.
Il dovere di motivazione e il giusto processo impongono che il giudice dia conto delle ragioni del proprio dissenso rispetto agli esiti istruttori rilevanti.
artt. 90, 91 e 92 disp. att. c.p.c.
Le regole di ausilio al consulente e alle operazioni peritali non consentono che il contributo del collaboratore sostituisca integralmente quello del consulente nominato.
Massime di principio
- Il giudice di merito può anche discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ma deve darne conto in modo espresso, logicamente coerente e specifico, indicando le ragioni del dissenso.
- La relazione di un ausiliario del CTU non può sostituire la perizia del consulente nominato: le valutazioni decisive devono provenire dal CTU, che può avvalersi di collaboratori ma deve formulare autonome conclusioni.
- Quando la consulenza tecnica è centrale per la decisione, l'omessa considerazione delle sue risultanze o la mancata confutazione delle stesse integra vizio denunciabile in cassazione.
- In materia di responsabilità ex art. 1669 c.c., l'accertamento sulla responsabilità del costruttore/progettista deve includere la verifica della corretta valutazione delle caratteristiche del suolo e dei rischi specifici dell'area, compresi eventuali eventi esondativi ricorrenti e prevedibili.
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