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Ordinanza

Ordinanza n. 39/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Taormina - Area Urbanistica Determinazione Dirigenziale n.-OMISSIS-, notificato in pari data, avente ad oggetto: “Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi - SCIA prot. n.-OMISSIS- - Progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo-funzionale, demolizione e ricostruzione di una porzione di fabbricato, realizzazione di due balconi e sistemazione delle aree esterne con realizzazione di piscina pertinenziale, di un fabbricato esistente, a due elevazioni f.t., oltre piano seminterrato, sito in via degli -OMISSIS-, del Comune di Taormina (ME)” con cui il Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Taormina ha ordinato la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi per le seguenti opere, ritenute abusive: 1) “di n. 3 pilastri in c.a. di dimensioni di circa 30 per 30 cm posizionati nel terrazzino di fronte l'ingresso a piano terra lato Sud-Ovest”; 2) “del corpo in c.a. di nuova realizzazione composto dal portico aperto, vano cucina e intercapedine, al piano seminterrato lato Sud-Est”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la relazione di sopralluogo prot.-OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202502764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie ritenute abusive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Taormina con cui è stata ordinata la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a tre pilastri in cemento armato collocati su un terrazzino e a un nuovo corpo in cemento armato composto da portico aperto, vano cucina e intercapedine al piano seminterrato. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa la relazione di sopralluogo. Il testo dell’ordinanza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate necessitano di approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del provvedimento comunale impugnato. La sospensione è stata disposta perché le questioni poste dal ricorso richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare e perché, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il giudice ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione esistente fino alla definizione del merito. È stata fissata l’udienza pubblica dell’8 luglio 2026 per la trattazione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia dell’atto impugnato mantenendo integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
  • La sospensione cautelare può essere disposta all’esito del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, anche quando l’ordinanza non definisce in via anticipata la fondatezza dei motivi di ricorso e rinvia il relativo approfondimento alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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