Cassazione Penale, Sentenza n. 6192/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la nullità della revoca della sospensione dell'esecuzione (ordine di carcerazione del 3/2/2022). Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 656, comma 8, c.p.p. per carenza di motivazione: il GIP avrebbe automaticamente ritenuto nulla la revoca del provvedimento di sospensione basandosi sull'annullamento da parte della Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'11/11/2021, senza valutare analiticamente se tale annullamento incidesse effettivamente sui presupposti della revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per un nuovo esame. La Corte ha osservato che l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza non determina automaticamente la nullità dell'intera procedura e che il GIP avrebbe dovuto compiere una valutazione complessiva e motivata in ordine alla rilevanza, rispetto alla revoca, dell'originario provvedimento rescindente. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il ricorso per cassazione non sospende automaticamente gli effetti della revoca disposta dal pubblico ministero ex art. 656, comma 8, c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'ordine di sospensione dell'esecuzione adottato dal pubblico ministero; nel contesto va valutata insieme al comma 8 che prevede la revoca del provvedimento di sospensione.
Prevede l'obbligo per il pubblico ministero di revocare immediatamente la sospensione dell'esecuzione quando vengano meno i presupposti; la Corte ha ricordato che tale revoca non è automaticamente sospesa dal mero ricorso per cassazione avverso provvedimenti intervenuti nel procedimento
art. 666 c.p.p., comma secondo
Riferito in giurisprudenza in relazione all'inammissibilità dichiarata dal Presidente del Tribunale di sorveglianza: la dichiarazione di inammissibilità con decreto non impedisce la revoca immediata della sospensione ex art. 656, comma 8
Sez. 1, n. 356 del 18/01/2000 (Cerri)
La revoca immediata del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, prevista dall'art. 656, comma ottavo, cod. proc. pen., va disposta anche se l'inammissibilità dell'istanza del condannato sia dichiarata con decreto emesso "de plano" dal presidente del tribunale di sorveglianza, la cui efficacia non è scalfita dalla circostanza che avverso di esso sia stato proposto ricorso per cassazione, dal momento che quest'ultimo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato
Principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento che ha giustificato la revoca della sospensione; la revoca deve essere eseguita immediatamente se ne sussistono i presupposti
Sez. 1, n. 20467 del 27/01/2015
Il pubblico ministero, ex art. 656, comma ottavo, cod. proc. pen., deve immediatamente revocare il decreto di sospensione, disposto ai sensi del quinto comma del medesimo articolo, anche quando la richiesta del condannato di applicazione di misure alternative sia stata dichiarata inammissibile con decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza, a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.
Ribadito che la revoca immediata è dovuta anche quando il provvedimento negativo sia stato assunto con decreto di inammissibilità; il procedimento di impugnazione non sospende la revoca
Massime di principio
- L'annullamento di un provvedimento sopraggiunto non comporta automaticamente la nullità di atti successivi: il giudice deve valutare e motivare se e in quale misura l'annullamento incida sui presupposti del provvedimento revocatorio
- Il pubblico ministero che dispone la revoca della sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 8, c.p.p. non vede automaticamente sospesi gli effetti della propria revoca dal semplice fatto che sia stato proposto ricorso per cassazione avverso un provvedimento collegato
- Il Giudice dell'esecuzione è tenuto a un esame complessivo e motivato della posizione del condannato; non è sufficiente un assunto assertivo per dichiarare la nullità di una revoca
- Se si contesta la revoca della sospensione per basarsi su un provvedimento poi annullato, va dimostrato che l'annullamento incide sui presupposti giuridici della revoca e non solo sulla completezza del compendio informativo valutato in sede di misure alternative
- In casi analoghi la parte interessata dovrebbe chiedere che il giudice dell'esecuzione esprima valutazioni specifiche e circostanziate circa la rilevanza dell'annullamento sul provvedimento revocatorio, al fine di evitare automatismi invalidanti
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