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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10400/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello, pronunciata quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. di riconoscimento della continuazione tra più sentenze di condanna. Sosteneva l'illegittimità del diniego, lamentando che i reati oggetto delle diverse sentenze dovessero essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso. La Corte di merito aveva invece escluso la continuazione valorizzando la diversità tipologica dei reati, dei beni giuridici offesi, delle modalità esecutive, dei soggetti agenti e la mancanza di elementi comuni, ritenendo che gli episodi fossero estrinsecazioni estemporanee di singole ideazioni criminose, non di un programma unitario. Il ricorso in cassazione è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con tale motivazione e tendeva a sollecitare una nuova valutazione del merito fattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice dell'esecuzione, senza una specifica critica delle ragioni poste a base dell'ordinanza impugnata. Ha ribadito che non è consentita una nuova lettura degli elementi fattuali né la proposta di parametri valutativi alternativi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina il riconoscimento in executivis della continuazione tra reati o sentenze; nel caso concreto l'istanza è stata rigettata perché mancava la prova del medesimo disegno criminoso.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La continuazione richiede un programma illecito unitario previamente ideato e voluto; non basta la mera propensione a delinquere o un generico fine di reperire denaro.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere specifici motivi e una critica puntuale della decisione impugnata; l'assenza di tale specificità comporta inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'inosservanza dei requisiti di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone l'accertamento di un medesimo disegno criminoso, cioè di un programma di condotte illecite già delineato nelle sue linee essenziali prima della commissione del primo reato.
  • La mera analogia tra reati, il contesto in cui sono stati commessi, o un generico programma di acquisire denaro illecitamente non sono sufficienti a integrare il medesimo disegno criminoso.
  • La propensione abituale al reato o un programma di vita delinquenziale sono concetti distinti dalla continuazione: il primo attiene alla reiterazione criminosa e agli istituti di recidiva, abitualità o professionalità, mentre la seconda richiede un'unica deliberazione criminosa.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del fatto o degli elementi probatori, né sostituire alla motivazione del giudice di merito una lettura semplicemente ritenuta più plausibile.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate e disattese.
  • Quando l'inammissibilità deriva da colpa del ricorrente, la Corte può disporre il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContinuazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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