Cassazione Penale, Ordinanza n. 20070/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputata per il reato contestato e l'applicazione della recidiva reiterata, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falso relativo a documento di identificazione. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la falsità del documento dovesse ritenersi grossolana e quindi non punibile. Il secondo motivo censurava la motivazione sulla ritenuta recidiva reiterata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: il primo perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già respinte in appello e privo di specificità, oltre che smentito dalla motivazione territoriale sull'esclusione del falso grossolano; il secondo perché la motivazione della Corte di appello sulla recidiva era completa e conforme agli orientamenti consolidati.
Norme richiamate
La sentenza presuppone la punibilità della condotta di falso relativa a documento di identificazione e conferma la condanna per tale fattispecie.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello e già disattese è aspecifico e può essere qualificato come manifestamente infondato.
- La motivazione della sentenza impugnata è immune da censura quando affronta in modo puntuale, coerente e logicamente corretto le questioni decisive, rendendo inammissibile la critica che non si confronti realmente con il ragionamento del giudice di merito.
- In tema di falso documentale, l'esclusione del falso grossolano può essere desunta dal fatto che anche operatori specializzati abbiano dovuto sottoporre il documento a controlli particolari; a maggior ragione, dunque, una persona comune non avrebbe potuto percepire ictu oculi la falsità.
- La censura sulla recidiva reiterata è infondata quando la corte territoriale abbia fornito una motivazione completa e conforme ai principi consolidati di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20005/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20016/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20017/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20018/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20019/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20020/2026 del 01/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →