Cassazione Civile, Sentenza n. 34500/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia denunciando la nullità del giudizio di appello per carenza della "vocatio in ius" nell'atto di citazione in secondo grado (mancava l'indicazione del giorno dell'udienza e l'invito a comparire). Sostenevano che tale nullità avrebbe impedito loro di conoscere il processo e che, perciò, la sentenza di appello sarebbe stata impugnabile oltre il termine ordinario (richiamando la previsione del secondo comma dell'art. 327 c.p.c.), con conseguente legittimità del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che, benché l'atto di appello fosse privo dell'indicazione del giorno dell'udienza (violazione dell'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. e potenziale nullità ai sensi degli artt. 164 e 359 c.p.c.), le appellanti avevano comunque ricevuto l'atto presso il loro procuratore domiciliatario e avrebbero, con la diligenza professionale richiesta, potuto informarsi presso la cancelleria della Corte di appello sullo stato e sugli estremi del procedimento; pertanto non aveva formato prova della loro impossibilità di conoscere il processo prima della scadenza del "termine lungo". Ne consegue l'inapplicabilità del secondo comma di cui all'art. 327 c.p.c. e l'intempestività del ricorso per cassazione (notificato oltre tre anni dalla pubblicazione della sentenza di appello). La Corte ha compensato integralmente le spese tra le parti costituite e ha rilevato gli obblighi relativi al contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per censurare la sentenza di merito e fondare il ricorso per cassazione (vizio di diritto rilevante). La Corte valuta la questione di diritto relativa alla nullità del processo d'appello.
Riferimento al "termine lungo" per l'impugnazione: il secondo comma consente all'assenza di conoscenza del provvedimento di evitare la decadenza, ma la Cassazione chiarisce che tale tutela richiede la prova effettiva dell'impossibilità di conoscere il processo derivante dalla nullità. Nel caso non sussistono i presupposti per applicare il secondo comma.
art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.
Richiede che l'atto di citazione contenga l'indicazione dell'udienza; la sua omissione può determinare la nullità dell'atto di appello.
Stabilisce la nullità degli atti processuali quando manca un requisito essenziale (richiamato per la valutazione della nullità dell'atto di appello privo di vocatio in ius).
Collegamento tra le norme sulla nullità e le conseguenze processuali dell'atto di impugnazione inesatto o nullo.
Norma richiamata quale rimedio possibile (rimessione in termini) che la parte avrebbe potuto esperire per sanare la mancata tempestiva costituzione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Richiami relativi agli obblighi di versamento del contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore versamento da parte delle ricorrenti.
Massime di principio
- La mera nullità dell'atto introduttivo d'appello (ad es. per carenza della "vocatio in ius") non garantisce automaticamente alla parte contumace la possibilità di impugnare oltre il "termine lungo": occorre provare che la nullità ha effettivamente impedito la conoscenza del processo.
- Se l'atto di appello è stato notificato al procuratore domiciliatario della parte, grava sulla parte stessa e sul suo difensore l'obbligo di diligenza: verificare presso la cancelleria gli estremi e l'andamento del giudizio e, se del caso, costituirsi tardivamente o chiedere la rimessione in termini o la rinnovazione della citazione.
- La prova della ‘mancata conoscenza’ del processo è a carico della parte contumace che invoca la tutela del secondo comma dell'art. 327 c.p.c.; senza tale prova la decadenza rimane operante.
- In presenza di vizi formali dell'atto di impugnazione è opportuno utilizzare tempestivamente i rimedi disponibili (rinnovazione della citazione, rimessione in termini, richiesta di rinnovazione degli atti nulli) per evitare l'intempestività delle successive impugnazioni.
- La pubblicazione della sentenza di appello è elemento obiettivamente rilevabile (presso la Corte) e abilita la tempestiva impugnazione: la parte che conosce o poteva conoscere la pubblicazione non può ritenersi esente dalla decadenza per il mancato esercizio dell'impugnazione.
- Nei casi in cui la questione sia complessa o controversa il giudice può compensare le spese tra le parti; inoltre, va tenuto conto degli oneri connessi al contributo unificato quando la decisione segnala la necessità di versamenti aggiuntivi.
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