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Sentenza

Sentenza del 31/10/2017 n. 25908 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato, in sostanza, gli avvisi di accertamento IVA, IRPEF e IRAP relativi agli anni 1999, 2000 e 2001. Gli accertamenti avevano recuperato a ricavi d'impresa movimentazioni bancarie ritenute prive di adeguata giustificazione e avevano negato la deduzione delle quote di ammortamento relative a un capannone non dimostrato come bene strumentale all'attività. Il ricorrente ha contestato la valutazione dei versamenti e dei prelevamenti bancari, l'applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e comma 2, l'insufficienza degli elementi presuntivi e il mancato riconoscimento dell'ammortamento dell'immobile, sostenendo anche che la questione fosse stata definita mediante accertamento con adesione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Commissione regionale aveva valutato la documentazione prodotta e correttamente considerato non superata la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, poiché gli assegni non consentivano di individuare con certezza il beneficiario effettivo. Il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati generici e infondati: gli accertamenti risultavano fondati sia sul comma 1 sia sul comma 2 dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e le movimentazioni non giustificate erano sufficienti a sostenere la rettifica. Anche il quarto motivo è stato respinto, poiché il contribuente non aveva provato adeguatamente né la strumentalità dell'immobile rispetto all'attività né l'intervenuta definizione della questione con accertamento con adesione. S.G. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 9.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1

    Consente la rettifica del reddito d'impresa sulla base di elementi documentali e presuntivi, purché idonei a dimostrare ricavi non dichiarati. Nel caso concreto, le movimentazioni bancarie prive di adeguata giustificazione sono state ritenute sufficienti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento fossero fondati anche su questa disposizione, relativa alla rettifica induttiva in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Sebbene non espressamente indicato nel testo della sentenza tra le norme della decisione, il principio applicato è quello della presunzione derivante dai dati dei conti bancari: versamenti e prelevamenti non adeguatamente giustificati possono essere imputati a ricavi o compensi, salvo prova contraria specifica.

  • Norme in materia di ammortamento dei beni strumentali

    La deduzione delle quote di ammortamento richiede la prova che il bene sia effettivamente strumentale all'esercizio dell'impresa e che ricorrano gli ulteriori presupposti fiscali. Nel caso concreto, la prova della strumentalità e della locazione rilevante non è stata ritenuta sufficiente.

  • Cassazione civile, sentenza n. 675/2007

    È stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della tesi secondo cui il conduttore non può dedurre quote di ammortamento dell'immobile se non risulta una specifica pattuizione che lo esoneri dagli obblighi di conservazione dell'efficienza del bene.

Massime di principio

  • Le movimentazioni bancarie di un imprenditore possono fondare una presunzione di ricavi non dichiarati; per superarla non è sufficiente una spiegazione generica, ma occorre documentare in modo puntuale l'origine e la destinazione di ciascuna operazione.
  • L'individuazione formale del soggetto a favore del quale è emesso un assegno può non bastare se non consente di identificare il beneficiario effettivo o il collegamento concreto con l'attività d'impresa.
  • In sede di ricorso per Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove quando la decisione impugnata contiene una motivazione non apparente e risponde alle contestazioni principali.
  • La contestazione dell'applicazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere specifica e confrontarsi con il contenuto effettivo degli avvisi di accertamento; il riferimento a una diversa modalità di accertamento deve essere dimostrato documentalmente.
  • La deduzione dell'ammortamento di un immobile richiede la prova concreta della sua strumentalità all'attività e non discende automaticamente dalla proprietà, dalla locazione o dall'iscrizione contabile del bene.
  • Se si invoca un accertamento con adesione come definizione di una specifica contestazione, è necessario produrre e indicare la documentazione idonea a dimostrare che quella questione è stata effettivamente compresa nell'accordo.

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