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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24406/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 16/01/2018 al 15/02/2021, nonostante la successiva assoluzione con sentenza irrevocabile. Foschini contestava che la Corte della riparazione avesse individuato la colpa grave ostativa al risarcimento in un mero comportamento (annuire ad alcune domande) e non in una condotta attiva e sinergica rispetto alle ragioni della misura cautelare; inoltre sosteneva l'incertezza del contenuto delle intercettazioni valorizzate e l'assenza di prova del suo inserimento in presunti 'ambienti criminali' e del nesso causale tra tali elementi e l'adozione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la correttezza della valutazione della Corte della riparazione, che aveva ritenuto sussistente la colpa grave del Foschini perché, secondo le intercettazioni e la ricostruzione fattuale, egli aveva ripetutamente invitato interlocutori convocati in Questura a inquinare le prove (es. far rimuovere una pistola, cancellare dati dal telefono indicando anche il codice di sblocco, riferire informazioni a terzi) mentre erano sentiti in relazione agli omicidi. La Corte ha ribadito il principio per cui il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma e ex ante sulle condotte che possano aver avuto efficacia sinergica nell'indurre in errore l'autorità giudiziaria, diversa dall'accertamento di responsabilità penale nel giudizio di merito. Ha inoltre censurato la mancanza di specificità del motivo di ricorso rispetto alle ragioni concrete dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende e a rimborsare al Ministero le spese liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    La norma sulla colpa grave è stata interpretata nel senso che la presenza di una condotta gravemente colposa del ricorrente, anche extraprocessuale o processuale, può ostare al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione quando tale condotta abbia concorso, anche solo sinergicamente, a indurre in errore l'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare

  • artt. 575, 416-bis e 61 n.2 cod. pen.; norme connesse (artt. 2, 4, 7 l. 2/10/1967 n. 895)

    Norme penali relative agli addebiti originari che giustificarono le indagini e la misura cautelare; citate nel provvedimento a contestualizzare i reati per i quali Foschini era stato indagato e sottoposto a custodia cautelare

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata quale base del motivo di cassazione: regolamenta i vizi deducibili nell'impugnazione per la riparazione e disciplina i limiti del gravame. Nel caso è stata invocata dal ricorrente per formulare il proprio motivo di cassazione

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente, e in chiave ex ante, se condotte del detenuto abbiano concorso a creare l'apparenza di fondatezza degli indizi che hanno portato alla misura cautelare; tale valutazione è distinta dall'accertamento di responsabilità penale nel processo di cognizione.
  • Anche se il giudizio di merito si conclude con un'assoluzione, ciò non impedisce che comportamenti 'accertati o non negati' del soggetto possano essere considerati ostativi alla riparazione se risultano idonei a inquinare il quadro probatorio o a trarre in errore l'autorità giudiziaria.
  • Condotte volte a inquinare le prove (es. predisporre lo spostamento di armi, suggerire la cancellazione di dati dal telefono, indicare come rendere fuorvianti dichiarazioni di terzi) possono integrare colpa grave ostativa al risarcimento.
  • Chi impugna una decisione di riparazione deve formulare motivi specifici, puntuali e direttamente correlati alle ragioni esposte nel provvedimento impugnato; argomentazioni generiche o non direttamente confrontate con la motivazione della corte di merito sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità, il ricorrente può essere condannato a spese e a sanzioni pecuniarie; la parte resistente può ottenere la rifusione delle spese se la sua memoria ha effettivamente contribuito alla dialettica processuale.

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