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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07005/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, notificata al controricorrente e da questi accettata tramite difensore munito dei necessari poteri. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza pronuncia sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Gli eredi di un professionista deceduto agivano per ottenere il pagamento di compensi, pari a euro 2.446,15, relativi a prestazioni di consulenza fiscale, societaria e del lavoro asseritamente svolte dal de cuius e dal suo studio professionale su incarico e nell'interesse della controparte. Il giudice di pace rigettava la domanda per ritenuta insufficiente esposizione dei fatti nell'atto introduttivo e per difetto di documentazione a sostegno della pretesa. In appello gli eredi sostenevano che l'incarico era documentalmente provato, che l'attività era stata effettivamente svolta e non contestata, e lamentavano la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti. Il tribunale dichiarava inammissibile l'appello per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. In cassazione era stato proposto un unico motivo, ma prima della decisione il difensore dei ricorrenti depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, che aderiva con atto di accettazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto

    la rinuncia al ricorso deve essere formalizzata con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore se munito di mandato speciale; la notificazione o comunicazione alle controparti serve a consentire l'eventuale adesione e a evitare la condanna alle spese del rinunziante.

  • art. 391 c.p.c.

    la condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale

    se la controparte aderisce alla rinuncia, non viene pronunciata la condanna alle spese nei confronti del rinunziante.

  • art. 342 c.p.c.

    il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello per carenza dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce estinzione del processo quando è compiuta con le forme prescritte e risulta accettata dalla controparte o dal suo difensore munito di mandato speciale.
  • Gli adempimenti di comunicazione o notificazione della rinuncia alle controparti sono funzionali a consentire l'adesione e a regolare le spese di lite; in caso di accettazione, non va pronunciata la condanna alle spese a carico del rinunziante.
  • La dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia assorbe ogni ulteriore esame del merito del ricorso e delle questioni prospettate.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è richiesto che l'atto contenga una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata, secondo i requisiti dell'art. 342 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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