Cassazione Penale, Sentenza n. 33817/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Un unico motivo di ricorso: vizio di motivazione relativo al dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 L.F.). Si censura che la Corte d'appello abbia dedotto il dolo specifico dalla medesima condotta ritenuta per la bancarotta semplice (omissione di richiedere il fallimento), arrecando un salto logico poiché tale omissione è stata accertata come responsabilità per colpa grave e non come condotta dolosa. Inoltre si allega travisamento della prova circa la presunta prosecuzione dell'attività oltre il 2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia carenza motivazionale nel dimostrare il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale e abbia indebitamente ricavato l'elemento soggettivo dalla fattispecie di bancarotta semplice, che nel caso era sorretta da colpa grave. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale e il giudizio è stato rimesso ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo esame su quel punto. Il giudicato sulla bancarotta semplice resta inalterato.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (L.F.)
Distinzione tra le due ipotesi previste: la soppressione/distruzione delle scritture richiede dolo specifico (animus lucrandi o animus nocendi); la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione può richiedere solo dolo generico se le scritture sono state effettivamente rinvenute e valutate.
art. 217, comma 1, n. 4, legge fallimentare (L.F.)
Norma relativa alla bancarotta semplice (documentale o patrimoniale) per omissione di atti, che può essere sorretta da colpa grave; non consente di per sé di desumere il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di enunciazione del motivo nei limiti strettamente necessari per la motivazione nel ricorso per cassazione (forma del motivo).
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe/discipline connesse
Norme procedurali relative all'intervento e alla trattazione del ricorso con partecipazione delle parti, richiamate ai fini del procedimento di trattazione.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta documentale nella forma della soppressione o distruzione delle scritture (art. 216, comma 1, n. 2 L.F.) è necessario provare il dolo specifico (animus lucrandi o animus nocendi); non è sufficiente dimostrare solo l'esistenza dell'elemento materiale (stato delle scritture) o condotte colpose.
- Non si può desumere automaticamente il dolo specifico dalla sussistenza di una bancarotta semplice fondata su colpa grave (es. omissione della richiesta di fallimento): occorrono indici specifici di fraudolenza, quali atti di occultamento mirati a nascondere distrazioni di patrimonio o trasferimenti fraudolenti.
- Quando il giudice di merito fonda una responsabilità per bancarotta documentale su ragionamenti che collegano indistintamente fattispecie colpose e dolose va ravvisato vizio di motivazione e la sentenza può essere annullata limitatamente alla fattispecie dolosa con rinvio per nuovo esame.
- La pronuncia di annullamento parziale non invalida il giudicato formato su altre fattispecie (qui la bancarotta semplice resta confermata), per cui il rimedio in Cassazione può portare a una parziale riforma e a un rinvio per approfondimento specifico.
- In casi simili l'accusa deve documentare con precisione gli elementi che provino lo scopo fraudolento dell'occultamento delle scritture (tempistica, modalità di soppressione, connessione con atti depauperativi, vantaggi ricavati), e la difesa deve contestare la sussistenza di tali indici differenziando colpa grave e dolo.
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