Cassazione Penale, Ordinanza n. 20229/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello alla pena di tre anni e due mesi di reclusione per il reato tributario di cui all'art. 3 del d.lgs. 74/2000, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza l'insufficienza della prova della consapevolezza della falsa rappresentazione contabile. Con il secondo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al valore probatorio attribuito alla mancata risposta al questionario dell'Agenzia delle Entrate, contestando la rilevanza dell'elemento omissivo valorizzato dai giudici di merito e, in particolare, l'assenza di prova della notifica del questionario alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una mera riproposizione di deduzioni già esaminate e disattese nel merito, non supportata da specifica critica né dall'indicazione di travisamenti probatori, e comunque manifestamente infondata perché la sentenza impugnata aveva congruamente motivato la prova della consapevolezza dell'imputato nella falsa indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni SC/2016 e nel Modello IVA 2016. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la mancata risposta al questionario dell'Agenzia delle Entrate era stata correttamente considerata come mero elemento integrativo di un quadro probatorio già solido e che la mancata prova della notifica non scalfiva la tenuta complessiva della ricostruzione accusatoria. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato tributario contestato e oggetto del vaglio di legittimità in punto di elemento soggettivo e tenuta della motivazione della condanna.
Richiamato implicitamente dalla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di argomentazioni già valutate e disattese nel merito, né richieste di rivalutazione del compendio probatorio.
- La deduzione di vizio di motivazione è inammissibile quando non indichi specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
- In materia di reati tributari, la consapevolezza della falsa rappresentazione contabile può essere desunta da elementi fattuali congruamente valorizzati dal giudice di merito, come l'indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali senza allegazione di elementi contrari o di plausibili spiegazioni alternative.
- Un singolo elemento, quale la mancata risposta a un questionario dell'Agenzia delle Entrate, può essere apprezzato come mero fattore integrativo di un quadro probatorio già autonomamente solido; la contestazione di uno specifico profilo formale, come la prova della notifica, non è decisiva se non incide sulla complessiva tenuta della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20145/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20162/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20168/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20170/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20173/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20176/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →