Cassazione Penale, Sentenza n. 02177/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di ottemperanza dell'ordinanza del 26/09/2023 relativa al diritto al lavoro del detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis O.P.; il ricorrente lamentava di essere stato escluso dalle mansioni di distributore del sopravvitto in violazione dell'art. 20 O.P. e dell'ordinanza del 2023, nonostante la Direzione avesse attestato una visita del medico del lavoro (15/04/2025) e la programmazione di inizio attività lavorativa (giugno 2025), e sosteneva che l'esclusione per "motivi di sicurezza" fosse ingiustificata e arbitraria
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza avesse correttamente valutato gli elementi emersi (comunicazione della Direzione che attestava la visita medica e l'avvio dell'iter previsto dall'ordinamento per consentire l'ingresso nei turni lavorativi, e l'applicazione delle misure di sicurezza previste dall'art. 20 O.P.). La Corte ha quindi confermato che non è stata dimostrata una inottemperanza all'ordinanza del 26/09/2023, ma piuttosto una contestazione delle modalità esecutive soggette a esigenze di sicurezza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354), art. 35-bis, comma 5
Norma che disciplina la procedura di ottemperanza relativa ai provvedimenti del Magistrato di sorveglianza; la Corte ha valutato la domanda di ottemperanza sulla base degli elementi istruttori e ha ritenuto che non sia stata dimostrata una inottemperanza effettiva
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Richiesta di corretto svolgimento del contraddittorio e della motivazione; il ricorso è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato anche sotto il profilo motivazionale
Ordinamento penitenziario, art. 20, comma 5, lett. b
art. 20, comma 5, lett. b
Consente all'Amministrazione penitenziaria di individuare specifiche attività lavorative compatibili con esigenze di sicurezza per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tali ragioni di sicurezza per regolamentare le mansioni
Ordinamento penitenziario, art. 41-bis
Norma che disciplina il regime differenziato di detenzione; il regime comporta particolari esigenze di sicurezza che possono incidere sulle modalità di esercizio del diritto al lavoro
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e, in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000)
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Citata in relazione alle condizioni che possono esentare dalla condanna alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che le condizioni per l'esenzione non ricorressero nel caso di specie
Massime di principio
- La richiesta di ottemperanza va motivata con fatti concreti che dimostrino una effettiva inottemperanza: la mera contestazione delle modalità esecutive o delle misure di sicurezza adottate non implica automaticamente inottemperanza
- Per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis le limitazioni o le specifiche assegnazioni lavorative fondate su esigenze di sicurezza e sulle procedure dell'art. 20 O.P. sono legittime, salvo che sia provata l'arbitrarietà o l'irragionevolezza delle scelte dell'Amministrazione
- Prima di proporre un ricorso in cassazione per inottemperanza, è opportuno acquisire e allegare prove documentali chiare dell'inerzia o del rifiuto definitivo dell'Amministrazione (comunicazioni formali, verbali di diniego, esiti amministrativi), poiché l'assenza di tali elementi espone al rischio di inammissibilità
- Le impugnazioni vaghe o aspecifiche sulla motivazione del provvedimento impugnato sono suscettibili di essere dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza o aspecificità
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) quando il ricorso risulti manifestamente infondato; valutare quindi la fondatezza sostanziale e la completezza probatoria prima di agire
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