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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02177/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di ottemperanza dell'ordinanza del 26/09/2023 relativa al diritto al lavoro del detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis O.P.; il ricorrente lamentava di essere stato escluso dalle mansioni di distributore del sopravvitto in violazione dell'art. 20 O.P. e dell'ordinanza del 2023, nonostante la Direzione avesse attestato una visita del medico del lavoro (15/04/2025) e la programmazione di inizio attività lavorativa (giugno 2025), e sosteneva che l'esclusione per "motivi di sicurezza" fosse ingiustificata e arbitraria

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza avesse correttamente valutato gli elementi emersi (comunicazione della Direzione che attestava la visita medica e l'avvio dell'iter previsto dall'ordinamento per consentire l'ingresso nei turni lavorativi, e l'applicazione delle misure di sicurezza previste dall'art. 20 O.P.). La Corte ha quindi confermato che non è stata dimostrata una inottemperanza all'ordinanza del 26/09/2023, ma piuttosto una contestazione delle modalità esecutive soggette a esigenze di sicurezza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354), art. 35-bis, comma 5

    Norma che disciplina la procedura di ottemperanza relativa ai provvedimenti del Magistrato di sorveglianza; la Corte ha valutato la domanda di ottemperanza sulla base degli elementi istruttori e ha ritenuto che non sia stata dimostrata una inottemperanza effettiva

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Richiesta di corretto svolgimento del contraddittorio e della motivazione; il ricorso è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato anche sotto il profilo motivazionale

  • Ordinamento penitenziario, art. 20, comma 5, lett. b

    art. 20, comma 5, lett. b

    Consente all'Amministrazione penitenziaria di individuare specifiche attività lavorative compatibili con esigenze di sicurezza per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tali ragioni di sicurezza per regolamentare le mansioni

  • Ordinamento penitenziario, art. 41-bis

    Norma che disciplina il regime differenziato di detenzione; il regime comporta particolari esigenze di sicurezza che possono incidere sulle modalità di esercizio del diritto al lavoro

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e, in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000)

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Citata in relazione alle condizioni che possono esentare dalla condanna alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che le condizioni per l'esenzione non ricorressero nel caso di specie

Massime di principio

  • La richiesta di ottemperanza va motivata con fatti concreti che dimostrino una effettiva inottemperanza: la mera contestazione delle modalità esecutive o delle misure di sicurezza adottate non implica automaticamente inottemperanza
  • Per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis le limitazioni o le specifiche assegnazioni lavorative fondate su esigenze di sicurezza e sulle procedure dell'art. 20 O.P. sono legittime, salvo che sia provata l'arbitrarietà o l'irragionevolezza delle scelte dell'Amministrazione
  • Prima di proporre un ricorso in cassazione per inottemperanza, è opportuno acquisire e allegare prove documentali chiare dell'inerzia o del rifiuto definitivo dell'Amministrazione (comunicazioni formali, verbali di diniego, esiti amministrativi), poiché l'assenza di tali elementi espone al rischio di inammissibilità
  • Le impugnazioni vaghe o aspecifiche sulla motivazione del provvedimento impugnato sono suscettibili di essere dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza o aspecificità
  • Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) quando il ricorso risulti manifestamente infondato; valutare quindi la fondatezza sostanziale e la completezza probatoria prima di agire

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