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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00465/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia del 12/01/2024 deducendo motivi che la Corte di cassazione qualifica come generici rispetto alla motivazione di merito. Dal testo emerge solo che i ricorsi contestavano l'integrazione dei reati ascritti, il trattamento sanzionatorio e il diniego dei benefici di legge; la Suprema Corte rileva però che la decisione di appello aveva già motivato in modo congruo su tutti gli elementi costitutivi dei reati, sulla pena e sul diniego dei benefici, rendendo i ricorsi non specifici e quindi inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sul trattamento sanzionatorio e sul diniego dei benefici di legge deve indicare specifiche carenze della motivazione di merito; in difetto, la sentenza di appello che abbia motivato congruamente su tali punti resiste al vaglio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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