Cassazione Penale, Sentenza n. 1657/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio volontario aggravato e per ricettazione di arma clandestina. Sosteneva vizio di motivazione perché il fatto sarebbe stato qualificabile come minaccia aggravata con uso di arma e non come tentato omicidio. Denunciava l'impossibilita di accertare, dalle immagini prive di sonoro e in assenza di verbali di rinvenimento dei bossoli e dell'arma, il momento esatto degli spari, la traiettoria e il punto di impatto, nonche l'animus necandi. Osservava inoltre che l'omesso rinvenimento dell'arma non consentiva di stabilire se l'interruzione della condotta fosse dovuta a resipiscenza, esaurimento delle munizioni o altro motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate e ha confermato che il sindacato di legittimita sul gravame cautelare e' limitato alla verifica di specifiche violazioni di legge o della mancanza o manifesta illogicita della motivazione, senza potersi sostituire al giudice del merito nella valutazione delle prove. Il giudice ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione ampia e coerente, basata sulla sinergia delle dichiarazioni della persona offesa, delle immagini video che ritraggono Barretta a braccio teso verso la vittima, delle indagini balistiche e dei precedenti episodi intimidatori (sparo il 27/03/2021 e minacce tramite la madre). Ha inoltre valutato che la distanza ravvicinata e la reiterazione degli spari consentono di desumere l'animus necandi e che l'interruzione della condotta non esclude il pericolo di morte ex ante. Perciò il ricorso non poteva ottenere accoglimento. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., avendo escluso pero la colpa nella proposizione del ricorso ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
Norme richiamate
Richiamato come norma procedurale relativa al procedimento di riesame avverso misure cautelari, ossia la base normativa per l'ordinanza impugnata.
Norma che disciplina l'onere delle spese e la possibilita di infliggere una somma alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilita del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che il ricorrente abbia agito con colpa nella proposizione del ricorso, con conseguente applicazione equilibrata della sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza di legittimita citata (Sez. U n. 11 del 22/03/2000 Audino; Sez. 1 n. 50466 del 15/06/2017 Matar; Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013 Tiana)
Riferimenti a principi di Cassazione in base ai quali il controllo di legittimita sulle misure cautelari e' limitato: la Corte non puo riformare la ricostruzione dei fatti nè sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento delle fonti, potendo solo rilevare violazioni di legge o manifesta illogicita della motivazione.
Massime di principio
- In sede di riesame e di sindacato di legittimita sulle misure cautelari la Corte verifica soprattutto la presenza di gravi indizi e la congruenza della motivazione; non e' ammesso un rinnovato apprezzamento del merito o delle prove salvo manifesta illogicita o violazione di norme.
- La convergenza di piu fonti probatorie (dichiarazioni della vittima, immagini video, accertamenti balistici, elementi storici come minacce pregresse) puo' legittimare la qualificazione del fatto come tentato omicidio anche in assenza del rinvenimento dell'arma o dei bossoli.
- L'assenza di sonoro in un filmato o l'impossibilita di ricostruire esattamente la traiettoria non precludono automaticamente l'accertamento dell'elemento soggettivo quando altri elementi formano un quadro indiziario grave e coerente.
- L'interruzione della condotta violenta non implica di per se la rinuncia al proposito omicida; va valutata nell'insieme delle circostanze ex ante per stabilire se l'evento avrebbe potuto determinare la morte.
- In Cassazione i motivi che chiedono semplicemente una diversa valutazione delle prove rispetto a quella del giudice del merito sono, di norma, inammissibili; le impugnazioni devono evidenziare vizi di diritto o manifesta illogicita della motivazione per avere chances di accoglimento.
- Chi propone ricorso in Cassazione in maniera temeraria o infondata puo' essere condannato alle spese e ad una sanzione alla cassa delle ammende, salvo che non risulti colpevole nella determinazione della causa di inammissibilita.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1405/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1419/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1448/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1463/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1464/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1472/2022 del 17/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →