Cassazione Penale, Ordinanza n. 10119/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello e tendeva a una rivalutazione del merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di vizio di motivazione, qualificato come contraddittorio. La censura, tuttavia, si è limitata a sostenere che la collocazione dei veicoli fuori uso sarebbe avvenuta in area autorizzata, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva invece valorizzato il fatto che i veicoli risultavano depositati da oltre un anno e in modalità contrastanti con il provvedimento autorizzatorio rilasciato al ricorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del merito e fosse privo della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
non citato espressamente nel testo, ma la decisione richiama in via generale il tema della motivazione e della sua contestazione; tuttavia dal testo non emerge una sua applicazione diretta.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si correli alle ragioni poste a base della decisione impugnata, perché la censura deve confrontarsi specificamente con la motivazione censurata.
- La deduzione del vizio di motivazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
- Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su una specifica ricostruzione fattuale, il ricorrente deve misurarsi con tale ricostruzione e spiegare in che cosa consista il vizio logico o giuridico della motivazione; una mera riproposizione della propria versione dei fatti non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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