Cassazione Penale, Ordinanza n. 17628/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo, tramite difesa tecnica, l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e l'omessa sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva. Dal testo emerge che la vicenda riguardava un'evasione connessa all'esecuzione di una pena per un'accusa in materia di stupefacenti: la Corte d'appello aveva valorizzato la gravità della condotta, la durata della latitanza protrattasi per oltre un anno e l'assoluta inaffidabilità dell'imputato, ritenendo non praticabili né il proscioglimento per particolare tenuità né la sostituzione della pena, priva di efficacia sanzionatoria e rieducativa. Il ricorso è stato reputato riproduttivo di censure già esaminate e adeguatamente confutate in appello, con motivazione ritenuta logica e completa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Le doglianze sull'art. 131-bis c.p. e sulla mancata sostituzione della pena sono state respinte perché la motivazione della Corte d'appello, fondata sulla gravità dell'evasione, sulla lunga latitanza e sulla personalità dell'imputato, è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della gravità concreta della condotta, della protratta latitanza e della personalità dell'imputato, elementi incompatibili con la non punibilità.
Il testo richiama l'evasione quale fatto base della condanna, anche se la norma non è espressamente menzionata; la condotta consiste nella sottrazione all'esecuzione della pena con latitanza protratta per oltre un anno.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta presenti una gravità concreta elevata, desumibile dalla durata della sottrazione all'esecuzione della pena e dalla pericolosità/inaffidabilità dell'autore.
- La mancata sostituzione della pena detentiva è legittima quando il giudice di merito motivi in modo logico e completo che, per la personalità dell'imputato e per la natura del fatto, la misura alternativa non avrebbe alcuna efficacia sanzionatoria o rieducativa.
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito che escluda benefici o sostituzioni di pena se la motivazione della Corte territoriale è congrua e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già disattese dal giudice d'appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
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