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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03519/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, ritenuta equa in considerazione delle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato una condanna per evasione dal regime detentivo. Il ricorrente deduceva, in sintesi: 1) insussistenza o comunque erronea valutazione dell'elemento soggettivo, sostenendo di essere incorso in errore; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, c.p. per lo spontaneo rientro in abitazione; 4) richiesta di applicazione di una pena più mite. La Corte rileva che le censure sul dolo sono generiche e reiterative di questioni già esaminate e correttamente escluse dai giudici di merito; ritiene inoltre congrua la motivazione sulla gravità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p. e manifestamente infondato il motivo relativo all'attenuante per lo spontaneo rientro, oltre che generica la doglianza sulla dosimetria della pena, già fissata nel minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama la motivazione della sentenza impugnata sulla gravità del fatto e ritiene congrua la valutazione che esclude la particolare tenuità, valorizzando l'intensità del dolo e la consapevolezza di dover rispettare le prescrizioni del regime detentivo.

  • art. 385 c.p.

    L'attenuante per lo spontaneo rientro in abitazione viene ritenuta manifestamente infondata nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione che valorizza la gravità concreta della condotta, l'intensità del dolo e la consapevolezza della violazione delle prescrizioni può legittimamente escludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
  • Le doglianze sul dolo sono inammissibili quando si limitano a riproporre, in modo generico o meramente reiterativo, questioni di fatto già disattese con motivazione non illogica nei gradi di merito.
  • L'attenuante prevista per lo spontaneo rientro presuppone specifici requisiti e non può essere riconosciuta in modo apodittico; la censura è infondata se non confrontata con la motivazione di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale è la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
  • La richiesta di una pena più mite è generica quando la sanzione è già stata determinata nel minimo edittale e il ricorso non indica concreti vizi della commisurazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasionePena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

Testo integrale

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