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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38255/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava violazione di legge e vizi di motivazione. Il difensore ha sostenuto che la Corte territoriale aveva trascurato l'elemento probatorio secondo cui il ricorrente, unitamente ad altri dipendenti, sarebbe stato autorizzato a portare a casa i dispositivi di protezione (mascherine, guanti, gel) per non lasciarli alla mercè di terzi; la Corte d'appello aveva ritenuto invece che non vi fosse alcuna autorizzazione e aveva qualificato la condotta come peculato ai sensi dell'art. 314 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati. Ha ritenuto viziata la motivazione della Corte di appello perché non ha accertato in modo adeguato le mansioni concretamente svolte dall'imputato e, quindi, la sua effettiva riconducibilità alla qualifica di incaricato di pubblico servizio, elemento essenziale per la configurazione del reato di peculato (art. 314 c.p.). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per colmare le lacune istruttorie e chiarire se il ricorrente svolgesse solo mansioni materiali (es. autista) o mansioni con autonomia/discrezionalità tali da integrare la qualifica pubblicistica. La Corte ha altresì osservato che, se emergesse la non sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio, la condotta potrebbe essere valutata alla stregua di appropriazione indebita aggravata (artt. 81 cpv., 646 e 61 n.9 c.p.), ove vi sia querela valida.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Definisce il reato di peculato quale delitto proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio; la sua applicazione richiede la sussistenza della qualifica pubblicistica dell'agente

  • art. 357 cod. pen.

    Fornisce la definizione di pubblico ufficiale secondo criteri funzionali-oggettivi; la funzione amministrativa può essere individuata anche in presenza di poteri autoritativi o certificativi, alternativi tra loro

  • art. 358 cod. pen.

    Definisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio e esclude dall'ambito chi svolge semplici mansioni di ordine o prestazioni meramente materiali; occorre valutare autonomia, discrezionalità e competenze richieste dal ruolo

  • Legge 26 aprile 1990, n. 86

    Riformulazione delle definizioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio con orientamento funzionale; ha ristretto la nozione di incaricato escludendo mansioni meramente materiali

  • Legge 7 febbraio 1992, n. 181

    Introduzione del secondo comma all'art. 357 che chiarisce i criteri per identificare la funzione amministrativa (norme di diritto pubblico e atti autoritativi)

  • artt. 81 cpv., 646 e 61 n. 9 cod. pen.

    Indicano la possibile diversa qualificazione della condotta come appropriazione indebita aggravata con concorso di circostanze aggravanti, qualora non ricorra la qualifica di incaricato di pubblico servizio e sia proposta valida querela

Massime di principio

  • Per configurare il reato di peculato è indispensabile accertare che l'agente avesse la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; la mera appartenenza a un ente pubblico non è sufficiente
  • La distinzione tra mansioni di concetto (con autonomia e discrezionalità) e mansioni meramente materiali è dirimente: se il ruolo è limitato a operazioni esecutive o di ordine, la qualifica pubblicistica può essere esclusa
  • In presenza di dubbi sulla qualifica soggettiva dell'agente, il giudice deve svolgere istruttoria specifica sulle mansioni effettivamente svolte; mancanze in questo accertamento possono inficiare la configurazione del reato
  • Se viene esclusa la qualifica di incaricato di pubblico servizio, la stessa condotta può essere valutata alla stregua di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), salvo verifiche sulle condizioni di procedibilità (es. querela)
  • La prova di un'autorizzazione (anche pratica o locale) a portare dispositivi o beni a casa è elemento decisivo: l'assenza di autorizzazione e l'inversione di possesso sono elementi che sostengono la tesi dell'appropriazione, ma devono essere provati in modo chiaro
  • In situazioni di emergenza (es. pandemia) le prassi organizzative e le istruzioni dei superiori rivestono rilievo probatorio: va accertato se esistessero indicazioni generali o specifiche che giustificassero comportamenti difformi
  • In fase di cognizione successiva (appello/cassazione) i giudici devono motivare puntualmente in ordine alle mansioni materiali vs. concettuali e alla presenza di autonomia o responsabilità nella gestione dei beni pubblici

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