Cassazione Penale, Sentenza n. 23247/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza del Tribunale di Massa che, nel rito abbreviato, aveva condannato Qaisar Sohail per rapina impropria aggravata e aveva sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare. Il motivo del ricorso era la violazione dell'art. 59 del d.lgs. n. 689/1981 (nella versione modificata dal d.lgs. n. 150/2022), che vieta la sostituzione delle pene detentive per gli imputati dei reati indicati nell'art. 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (l'elenco delle fattispecie ostative, tra le quali rientra la rapina aggravata), salvo l'eccezione della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, secondo comma, c.p. Il Tribunale aveva motivato la concessione della detenzione domiciliare con l'assenza di collegamenti dell'imputato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; il Procuratore generale deduceva che tale motivazione non poteva supplire al divieto assoluto previsto dall'art. 59.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha interpretato l'art. 59 d.lgs. n. 689/1981 come rinvio esclusivo alle fattispecie di reato elencate nell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, senza richiamare le ulteriori condizioni soggettive previste dal medesimo art. 4-bis (ad es. collegamenti con organizzazioni mafiose, terroristiche o eversive). Ne consegue che la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di Massa non era legittima. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte che disponeva la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare; la condanna sostanziale (pena di 3 anni e multa) è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
art. 59 d.lgs. 24 novembre 1981, n. 689
la sostituzione non possa essere disposta nei confronti dell'imputato «di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»
La Corte ha interpretato il rinvio operato dall'art. 59 come riferito esclusivamente alle fattispecie di reato elencate nell'art. 4-bis (elenco tassativo), escludendo che siano richiamate anche le condizioni ulteriori previste dallo stesso art. 4-bis (es. collegamenti con la criminalità organizzata). Pertanto, per i reati elencati il divieto di sostituzione opera indipendentemente dall'accertamento di tali collegamenti, salvo la specifica eccezione della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, 2° comma c.p.
art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Indica le fattispecie di reato per le quali, secondo la Corte, l'art. 59 vieta la sostituzione della pena. La Cassazione ha ritenuto che il richiamo dell'art. 59 non includa le ulteriori condizioni soggettive eventualmente previste dallo stesso art. 4-bis.
Ha modificato l'art. 59 introducendo/rafforzando il divieto di sostituzione delle pene per i reati indicati nell'art. 4-bis; la Corte ne ha dato rilievo nel prospetto che ha portato all'annullamento della sostituzione concessa dal Tribunale.
art. 323-bis c.p., secondo comma
Prevede una circostanza attenuante specifica che, se riconosciuta, può consentire la derogabilità del divieto di sostituzione previsto dall'art. 59; la Corte ha richiamato questa norma quale unica eccezione ammessa dal testo normativo.
Cass. Sez. 1, n. 19741 del 05/04/2024 (Russo, Rv. 286397-01)
Giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento che conferma l'interpretazione secondo cui il divieto di sostituzione previsto dall'art. 59 opera in relazione alle fattispecie elencate dall'art. 4-bis e non in funzione delle condizioni ulteriori previste da quest'ultimo.
Massime di principio
- Quando l'art. 59 d.lgs. 689/1981 richiama l'art. 4-bis della legge n. 354/1975, il rinvio va inteso come riferito alle fattispecie di reato elencate (elenco tassativo): per tali reati la sostituzione della pena detentiva è in linea di principio vietata.
- Le condizioni soggettive o ulteriori previste dall'art. 4-bis (es. collegamenti con organizzazioni mafiose, terroristiche o eversive) non vengono automaticamente richiamate dall'art. 59 per escludere il divieto di sostituzione; dunque l'assenza di collegamenti non autorizza di per sé la sostituzione quando il reato è tra quelli elencati.
- L'unica deroga normativa al divieto è il riconoscimento della specifica circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, secondo comma, c.p.: se tale attenuante è riconosciuta, può consentirsi la sostituzione.
- In procedimenti similari la difesa deve o (a) contestare che il reato sia effettivamente ricompreso nell'elenco ostativo, o (b) ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 323-bis, oppure (c) fondare la difesa su un pronunciamento costituzionale che dichiari illegittive le norme ostative (se e quando intervenuto).
- Se il giudice di merito concede un beneficio (es. detenzione domiciliare) motivando soltanto l'assenza di collegamenti con organizzazioni criminali, la misura è esposta a impugnazione per violazione dell'art. 59 se il reato è tra quelli indicati nell'art. 4-bis.
- Dal punto di vista processuale, richieste di differimento in attesa di pronunce costituzionali possono non essere accolte se non è fissata udienza davanti alla Corte costituzionale; ciò non preclude tuttavia di sollevare la questione costituzionale nei modi e nei tempi opportuni.
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