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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22564/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In primo grado gli imputati erano stati condannati per rapina aggravata in concorso; in appello la Corte, preso atto del concordato tra le parti ex art. 599-bis c.p.p. e della rinuncia agli altri motivi, ha ridotto la pena. Entrambi hanno poi proposto ricorso per cassazione. La prima ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Il secondo ricorrente ha lamentato l'erronea determinazione della pena base, con riflessi sulla pena finale, e l'illegalità della sanzione, assumendo che fosse inferiore al minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che, nel giudizio di appello definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., le questioni sulle quali l'imputato abbia rinunciato in funzione dell'accordo non sono deducibili in cassazione, anche se rilevabili d'ufficio. Le uniche censure ammissibili riguardano vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della sentenza rispetto all'accordo e all'eventuale illegalità della pena. Nel caso concreto, la censura sulla pena del secondo ricorrente è stata ritenuta infondata, perché il risultato del calcolo finale era conforme a legge e il trattamento sanzionatorio corrispondeva a quanto concordato; la censura della prima ricorrente sulla causa di non punibilità è stata considerata estranea al perimetro del giudizio di legittimità, poiché oggetto di rinuncia. Ai ricorrenti sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    patteggiamento in appello

    La disposizione, reintrodotta dalla legge n. 103 del 2017, attribuisce alle parti un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice di appello e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità sulle questioni oggetto di rinuncia nell'accordo sulla pena.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è proponibile in cassazione quando la relativa questione rientri tra quelle rinunciate in sede di concordato in appello.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La legge ha reintrodotto l'istituto del concordato/patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia a determinati motivi di impugnazione comporta una preclusione estesa anche al ricorso per cassazione sulle medesime questioni, pure se rilevabili d'ufficio.
  • In presenza di concordato sulla pena in appello, sono ammissibili in cassazione soltanto le doglianze che investano la validità del consenso prestato, il consenso del pubblico ministero, la difformità tra accordo e decisione o l'illegalità della pena.
  • La censura sull'illegalità della pena è scrutinabile solo se la sanzione sia effettivamente difforme dalla legge o dall'accordo; se il trattamento sanzionatorio corrisponde a quanto concordato e resta entro i limiti legali, il motivo è inammissibile o manifestamente infondato.
  • Le questioni inerenti a cause di non punibilità che siano state oggetto di rinuncia nel concordato in appello non possono essere riproposte in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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