Cassazione Civile, Ordinanza n. 32092/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una società, di una comunicazione di iscrizione ipotecaria e delle cartelle esattoriali presupposte. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva parzialmente riformato la decisione, ma aveva respinto il gravame con riguardo a una specifica cartella di pagamento, indicata con numero 29920120009555955, asseritamente notificata il 26.10.2012, per euro 20.083,82. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: con il primo ha dedotto, limitatamente a tale cartella, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando che la decisione fosse priva dell’esposizione dei fatti e dei motivi in diritto, limitandosi a una formula stereotipata di rigetto; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avesse valutato la documentazione relativa alla notifica della cartella. In via pregiudiziale la Corte ha anche esaminato l’ammissibilità del ricorso proposto dall’Ente con difensore del libero foro, ritenendola sussistente nel periodo e per le controversie rientranti nel terzo addendum della convenzione del 24 settembre 2020.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione patrocinata da avvocato del libero foro, perché, per le liti attinenti all’estinta Riscossione Sicilia S.p.A. nel periodo 1 ottobre 2021 - 31 marzo 2023, la convenzione applicabile non riservava il patrocinio all’Avvocatura dello Stato. Nel merito ha accolto il primo motivo, rilevando la nullità della sentenza impugnata per assoluta carenza di motivazione, poiché la CTR aveva formulato sul punto una motivazione meramente apparente ed ermetica. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà rinnovare il giudizio ed esplicitarne le motivazioni, provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere l’esposizione dei motivi in diritto sui quali si fonda; la loro totale mancanza determina nullità della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è stato assorbito dall’accoglimento del vizio processuale principale.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
È richiamato nel principio di Sezioni Unite come ipotesi eccezionale in cui l’Agenzia può non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato quando la convenzione la riservi in via generale all’Avvocatura erariale.
r.d. n. 1611 del 1933
Costituisce il quadro normativo del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato richiamato dalla Corte nel valutare l’ammissibilità del ricorso con difensore esterno.
Massime di principio
- La sentenza è nulla quando il provvedimento di merito non espone, neppure in forma sintetica ma intelligibile, le ragioni in fatto e in diritto della decisione, risolvendosi in una formula apodittica o meramente apparente.
- L’omessa o apparente motivazione integra un vizio autonomo di legittimità ex art. 360, n. 4, c.p.c., che assorbe le ulteriori censure di merito o di omesso esame di fatti decisivi.
- Per le agenzie fiscali, l’uso dell’Avvocatura dello Stato o di un difensore del libero foro dipende dalla fonte convenzionale applicabile; se la convenzione non riserva il patrocinio all’Avvocatura erariale, il ricorso a un avvocato esterno è ammissibile senza ulteriori formalità.
- Nelle controversie coperte da una deroga convenzionale temporanea al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, l’ammissibilità del ricorso va verificata alla luce della disciplina speciale pattizia e del periodo di vigenza della deroga.
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