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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21480/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno che l'aveva condannata, dopo riqualificazione, per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. e per la violazione dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, contestando quattro profili: 1) illegittimità della riqualificazione operata in appello (reformatio in peius e mancato superamento della soglia di punibilità dell'art. 316-ter cod. pen.); 2) errata affermazione del dolo specifico, posto che la dichiarante avrebbe agito tramite CAF e sapeva di possibili verifiche e di una separazione di fatto; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) per la modestia della somma percepita, il lungo arco temporale e la pronta restituzione; 4) mancata conversione della pena in sanzioni alternative ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., per ragioni di reinserimento sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Ha confermato la legittimità della riqualificazione operata in appello da art. 316-ter a 640-bis, richiamando la giurisprudenza che autorizza la diversa qualificazione in sede di appello se prevedibile e se non determina un pregiudizio concreto al diritto di difesa. Ha ritenuto fondati gli elementi a sostegno del dolo specifico: omissione dolosa dell'indicazione del reddito del coniuge nelle DSU ISEE, convivenza e assenza di prova della separazione. Ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità in considerazione della non irrisorietà della somma (2.115,04 euro) e dell'abitualità del comportamento, comprovata da precedenti specifici. Ha rifiutato la conversione della pena in sanzioni alternative, motivando sulla base della reiterazione di condotte fraudolente e della prognosi negativa sul valore rieducativo della misura. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza del 21/04/2026.

Norme richiamate

  • art. 81 comma finale cod. pen.

    Norma citata in relazione alla concorso di norme/partecipazione; utilizzata come riferimento nella formulazione della condanna combinata con altre norme

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019

    Norma speciale collegata al controllo sulle dichiarazioni per il beneficio del reddito di cittadinanza; la condotta è stata ritenuta commessa anche in violazione di questo decreto

  • art. 640-bis cod. pen.

    Fattispecie di illecito consistente nell'indebita percezione di erogazioni pubbliche mediante dichiarazioni o documenti falsi o reticenti; la Corte ha ritenuto che le omissioni nelle DSU integrassero questa fattispecie

  • art. 316-ter cod. pen.

    Norma che sanziona le indebite percezioni di erogazioni pubbliche sotto soglia; la difesa aveva invocato questa fattispecie per la minore rilevanza penale (soglia di 3.999,96 euro), ma la Corte ha ritenuto più congrua la qualificazione come 640-bis

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del divieto di reformatio in peius; la Corte ha spiegato i limiti dell'intervento qualificatorio in appello alla luce di questa disposizione

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha valutato i motivi edli ha ritenuti infondati o generici

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla riqualificazione in appello e sui limiti del divieto di modificare la posizione dell'imputato; la giurisprudenza applicata chiarisce che non è violato se la nuova qualificazione è prevedibile e non lede i diritti di difesa

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; esclusa dalla Corte sulla base della non irrisorietà della somma e dell'abitualità del comportamento (precedenti specifici)

  • art. 20-bis cod. pen.

    Previsione di sanzioni sostitutive della pena detentiva; la Corte ha ritenuto non applicabile la conversione perché la prognosi rieducativa appariva negativa a causa dei precedenti dell'imputata

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel quadro dei principi del giusto processo e dei limiti alla riqualificazione in appello; la Corte ha indicato che la riqualificazione è compatibile con tali principi se prevedibile e se garantito il contraddittorio

  • art. 6 CEDU

    Principio del giusto processo internazionale invocato nel ragionamento sulla compatibilità della riqualificazione con i diritti della difesa

  • art. 58 legge n. 689 del 1981

    Norma richiamata in relazione alla valutazione prognostica sull'efficacia delle misure sanzionatorie alternative (collegamento alla riforma del 2022)

  • art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022

    Riferimento normativo alla riforma che incide sulla valutazione dell'adeguatezza delle misure sostitutive e sulle considerazioni prognostiche circa la recidiva

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica del fatto in sede di appello è ammessa anche se più grave, purché la nuova qualificazione fosse prevedibile dall'imputato, non abbia determinato una concreta lesione del diritto di difesa e non abbia comportato una maggiorazione del trattamento sanzionatorio in senso stretto
  • L'omissione di dati rilevanti nelle dichiarazioni ISEE/DSU finalizzate all'ottenimento di prestazioni pubbliche può integrare il reato di cui all'art. 640-bis quando il comportamento abbia indotto in errore l'ente erogatore e abbia consentito l'indebita percezione di somme
  • La soglia di punibilità prevista dall'art. 316-ter è un parametro rilevante, ma la qualificazione tra 316-ter e 640-bis dipende dalla concreta dinamica e dagli elementi volitivi e fraudolenti: non sempre l'entità della somma esclude la configurabilità della truffa aggravata
  • La pronta restituzione della somma e il piano di rientro non escludono automaticamente la responsabilità penale né l'irrilevanza ai fini della causa di non punibilità per tenuità se ricorrono elementi di abitualità o precedenti specifici
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità non si applica se l'autore ha commesso altri reati della stessa indole (abitudinarietà), e precedenti specifici possono escludere la tenuità
  • La conversione della pena detentiva in misure alternative può essere esclusa sulla base di una valutazione prognostica sull'inefficacia rieducativa quando sussistono precedenti e segni di reiterazione di condotte illecite

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