Sentenza del 28/01/2019 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Ricorso avverso pluralità di atti - Quantificazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ufficio contestava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva ritenuto dovuto il contributo unificato tributario sulla base del solo atto di pignoramento presso terzi. Secondo l’Ufficio, il contribuente aveva proposto un ricorso cumulativo, chiedendo espressamente l’annullamento sia del pignoramento sia delle cartelle di pagamento e degli altri atti prodromici indicati nell’allegato al verbale. Di conseguenza, il valore della lite e il contributo unificato dovevano essere determinati distintamente per ciascun atto impugnato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che gli atti impugnati erano sia il pignoramento presso terzi sia le cartelle di pagamento prodromiche, poiché il contribuente ne aveva chiesto espressamente l’annullamento. Il contributo unificato doveva quindi essere calcolato sulla base del valore separato di ciascun atto impugnato. S.D. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 300 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
Nei processi tributari il valore della lite si determina «per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni».
Quando il ricorso tributario riguarda più atti distinti, il valore della lite e il contributo unificato devono essere determinati separatamente per ciascun atto effettivamente impugnato, anche se gli atti sono contestati nello stesso ricorso.
Art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La norma è richiamata per individuare il criterio di determinazione del valore della lite nei processi tributari, applicato separatamente a ciascun atto impugnato.
Massime di principio
- Se un ricorso tributario chiede espressamente l’annullamento di più atti autonomi, come cartelle di pagamento e pignoramento presso terzi, si configura un ricorso cumulativo ai fini del contributo unificato.
- Il contributo unificato non si calcola necessariamente sul solo atto finale della riscossione: occorre considerare anche gli atti prodromici autonomamente contestati.
- La contestazione delle cartelle può rilevare ai fini del contributo unificato anche quando è fondata sulla loro omessa notifica, purché il ricorrente ne chieda espressamente l’annullamento o la dichiarazione di nullità.
- In presenza di più atti impugnati, il valore deve essere determinato distintamente per ciascuno di essi, con possibile aumento dell’importo complessivo dovuto.
- Per valutare correttamente il contributo unificato occorre esaminare il contenuto concreto delle domande formulate nel ricorso, non soltanto l’atto principale formalmente indicato come oggetto dell’impugnazione.
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