Sentenza del 28/01/2019 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Videogiochi - Suddivisione di ricavi delle giocate tra gestori esercenti e PREU - Fondatezza - Accertamento induttivo dell'Ufficio - Non compete
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Ufficio è stata ritenuta infondata. Non compete l'accertamento induttivo dei ricavi quando questi risultano determinabili sulla base dei dati ufficiali raccolti tramite il sistema telematico dei Monopoli e il PREU, soprattutto in presenza di congruità e coerenza con lo studio di settore. L'accertamento è stato quindi annullato o comunque disatteso nella parte relativa alla rideterminazione induttiva dei compensi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la rideterminazione induttiva dei ricavi derivanti dalle giocate effettuate tramite videogiochi telematicamente interfacciati mediante specifici "pod". Secondo la tesi accolta, la raccolta dei dati da parte dell'Agenzia dei Monopoli, gestita dal concessionario attraverso il Prelievo erariale unico (PREU), consente già di determinare l'ammontare delle giocate e la quota di compenso spettante ai soggetti coinvolti nella raccolta, inclusi gestore ed esercente. Inoltre, i compensi risultavano congrui e coerenti rispetto allo studio di settore applicabile.
Norme richiamate
Prelievo erariale unico (PREU) sui giochi mediante apparecchi da intrattenimento
Il sistema PREU e la relativa raccolta telematica dei dati consentono di determinare le giocate e la ripartizione dei compensi tra i soggetti che partecipano alla gestione e alla raccolta, riducendo lo spazio per una ricostruzione induttiva alternativa dell'Ufficio.
Studi di settore
La congruità e la coerenza dei ricavi dichiarati rispetto allo studio di settore costituiscono elementi contrari alla presunzione di maggiori ricavi e rafforzano l'insufficienza dell'accertamento induttivo, se non supportato da ulteriori elementi concreti.
Massime di principio
- Quando i ricavi di un'attività sono tracciati e certificati da un sistema telematico ufficiale dell'amministrazione o del concessionario pubblico, tali dati devono essere considerati prioritariamente nella determinazione del reddito.
- L'Amministrazione finanziaria non può sostituire automaticamente ai dati ufficiali del sistema di gioco una stima induttiva dei ricavi senza dimostrare specifiche anomalie, inattendibilità o elementi ulteriori.
- La ripartizione dei compensi tra gestore ed esercente deve essere ricostruita sulla base dei dati ufficiali delle giocate, dei contratti e delle regole del sistema PREU, non mediante una presunzione generica.
- La congruità e la coerenza con lo studio di settore non impediscono in assoluto l'accertamento, ma rendono necessaria una motivazione più puntuale e la presenza di ulteriori elementi probatori.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe conservare i dati telematici delle giocate, le comunicazioni del concessionario, la documentazione PREU, i contratti di gestione e ogni elemento utile a dimostrare l'effettiva quota di ricavi.
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