Sentenza del 28/01/2019 n. 79 - Comm. Trib. Prov. Enna
Estinzione società. Mancanza di capacità e soggettività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo intestate direttamente alla società già cancellata devono essere dichiarate nulle, perché emesse nei confronti di un soggetto non più esistente. Ciò non impedisce, in presenza dei presupposti, di far valere il debito nei confronti dei soci quali successori della società estinta, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità di un'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento emesse nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese. A seguito della cancellazione, la società si estingue e perde capacità e soggettività giuridica, non potendo quindi validamente agire o essere convenuta in giudizio. Tuttavia, l'estinzione non elimina necessariamente i rapporti giuridici ancora pendenti: secondo il fenomeno successorio riconosciuto dalla giurisprudenza, le obbligazioni possono trasferirsi ai soci, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione oppure illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità applicabile.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c.
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione. I creditori sociali non soddisfatti possono agire nei confronti dei soci nei limiti di quanto questi hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione e, nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
Art. 2462 c.c.
Nella società a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
La responsabilità dei soci di una società a responsabilità limitata per i debiti sociali successivi all'estinzione resta normalmente limitata a quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
D. Lgs. n. 6 del 2003
La riforma societaria ha consolidato il principio secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese produce l'estinzione della società, con il venir meno della sua capacità e soggettività giuridica.
Cass., Sezioni Unite, nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società anche se permangono rapporti giuridici non definiti.
Cass., Sezioni Unite, n. 6070 del 2013
L'estinzione della società determina un fenomeno successorio: i rapporti attivi e passivi non definiti si trasferiscono, secondo le regole applicabili, ai soci o ad altri soggetti successori.
Cass. n. 9094 del 2017 e Cass. n. 15035 del 2017
Le pronunce confermano che i soci possono succedere nei rapporti debitori della società cancellata in ragione del riparto risultante dal bilancio finale di liquidazione e nei limiti previsti dalla legge.
Massime di principio
- Una società cancellata dal registro delle imprese non può essere destinataria di nuovi atti processuali o di riscossione validamente intestati a essa, perché non è più un soggetto giuridico esistente.
- La nullità dell'atto emesso contro la società estinta non comporta automaticamente l'estinzione del debito sostanziale.
- Per far valere il debito dopo la cancellazione, l'amministrazione o il creditore deve individuare correttamente i successori della società, normalmente i soci, e notificare gli atti nei loro confronti secondo le regole applicabili.
- La responsabilità dei soci dipende dal tipo societario, dal regime di responsabilità vigente e da quanto eventualmente ricevuto in sede di liquidazione.
- La cancellazione produce effetti successori anche quando restano rapporti giuridici non definiti: il rapporto non scompare, ma cambia il soggetto al quale può essere imputato.
- Prima di valutare la validità di una cartella o di un atto impositivo occorre verificare la data di cancellazione della società, la data di emissione e notifica dell'atto, il contenuto del bilancio finale di liquidazione e l'eventuale individuazione dei soci successori.
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