Sentenza del 28/01/2019 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Detrazione spese per interventi di riqualificazione - Società di pura locazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l'esclusione dalla detrazione fiscale per le spese di riqualificazione energetica prevista dall'art. 1, commi 344-347, della legge n. 296/2006. Sosteneva che l'agevolazione non fosse riservata ai soli soggetti IRPEF o agli immobili utilizzati direttamente nell'attività d'impresa, ma spettasse anche alle società titolari di reddito d'impresa, comprese le società di pura locazione, in quanto proprietarie degli immobili e sostenitrici delle spese. L'interpretazione restrittiva dell'Amministrazione finanziaria avrebbe limitato ingiustificatamente la finalità pubblicistica di miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio immobiliare.
La decisione
La tesi della società è stata accolta. È stato affermato che la detrazione riguarda, in via generale, tutte le categorie di immobili e tutti i soggetti che ne sono proprietari, inclusi i titolari di reddito d'impresa e le società, quando sostengano direttamente le spese per gli interventi di efficientamento energetico. L'unica eccezione indicata è quella speciale del leasing, nella quale la detrazione spetta al conduttore. L'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate è stata quindi disattesa.
Norme richiamate
Legge n. 296/2006, art. 1, commi 344-347
Detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica
La detrazione non è limitata ai soggetti IRPEF né agli immobili utilizzati direttamente nell'attività d'impresa; spetta, in via generale, anche alle società e ai titolari di reddito d'impresa proprietari degli immobili che sostengono le spese per l'efficientamento energetico.
Massime di principio
- Le società immobiliari, comprese quelle che svolgono esclusivamente attività di locazione, possono beneficiare delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli immobili di loro proprietà, se sostengono effettivamente le spese e rispettano gli altri requisiti previsti dalla legge.
- Per valutare il diritto all'agevolazione è centrale la titolarità dell'immobile e il sostenimento della spesa, non necessariamente l'utilizzo diretto dell'immobile nell'attività produttiva.
- Le norme agevolative sull'efficienza energetica devono essere interpretate in coerenza con la finalità di migliorare il patrimonio immobiliare nazionale, evitando restrizioni non espressamente previste dalla legge.
- Nel leasing opera una disciplina speciale: in linea generale, la detrazione spetta al conduttore che sostiene gli oneri secondo le condizioni previste, anziché al proprietario concedente.
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