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Sentenza

Sentenza del 28/01/2019 n. 48 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Niente avviso bonario nel caso di errori che non incidono su aspetti rilevanti della dichiarazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a omessi o tardivi versamenti IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 1998. Ha contestato la validità della notifica della cartella alla società, asseritamente priva di relata e non correttamente indirizzata al liquidatore, l'assenza del preventivo avviso bonario e la prescrizione dei crediti tributari e delle sanzioni. L'Agenzia ha sostenuto che il controllo automatizzato aveva semplicemente rilevato il mancato pagamento di imposte autoliquidate e dichiarate dalla società, senza rettificare la dichiarazione, e che la notifica alla società aveva interrotto la prescrizione anche nei confronti del socio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato integralmente la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha ritenuto non necessario l'avviso bonario, poiché il controllo automatizzato non aveva evidenziato risultati diversi da quelli dichiarati, ma soltanto il mancato pagamento di imposte autoliquidate. Ha inoltre ritenuto valida la notifica della cartella alla società nel 2003, effettuata presso la sede legale e destinata al liquidatore quale rappresentante legale della società in liquidazione. Tale notifica ha interrotto la prescrizione anche nei confronti del socio, facendo decorrere un nuovo termine decennale. La cartella è stata quindi confermata e il contribuente è stato condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 1.000 euro per il primo grado e 1.200 euro per l'appello, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. Quando il controllo rileva soltanto il mancato versamento di imposte già autoliquidate e dichiarate, senza rettifiche o contestazioni della dichiarazione, non è necessariamente dovuta una preventiva comunicazione di irregolarità.

  • Art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina la liquidazione automatizzata dell'IVA. L'avviso bonario è richiesto quando dal controllo emerge un risultato diverso dalla dichiarazione o una maggiore imposta, non quando viene constatato esclusivamente il mancato pagamento dell'IVA dichiarata.

  • Art. 6, comma 5, legge n. 212/2000

    L'invio al contribuente del c.d. avviso bonario è prescritto solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

    L'avviso bonario non costituisce un adempimento obbligatorio in ogni caso. È necessario solo in presenza di incertezze rilevanti o di risultati del controllo diversi da quelli indicati dal contribuente.

  • Art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Consente al contribuente di impugnare insieme alla cartella anche gli atti presupposti eventualmente non notificati, evitando che la mancata notifica dell'atto precedente comporti automaticamente una lesione del diritto di difesa.

  • Art. 2291 c.c.

    Prevede la responsabilità illimitata e solidale dei soci di una società in nome collettivo per le obbligazioni sociali, compresi i debiti tributari, nei limiti e secondo le condizioni applicabili alla riscossione.

  • Art. 1310 c.c.

    L'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei coobbligati solidali produce effetti anche nei confronti degli altri. Pertanto, la notifica della cartella alla società può interrompere la prescrizione anche verso il socio solidalmente responsabile.

  • Art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso esaminato, dopo la definitività del debito e la notifica alla società, è stato ritenuto applicabile il termine decennale.

  • Art. 145 c.p.c.

    La notificazione alle società non aventi personalità giuridica si fa presso la sede indicata dalla legge, ossia il luogo in cui esse svolgono in modo continuativo la propria attività.

    La notifica a una società di persone può essere effettuata presso la sede legale, considerata coincidente con la sede effettiva in mancanza di specifiche contestazioni contrarie.

  • Art. 2310 c.c.

    Il liquidatore rappresenta legalmente la società in nome collettivo durante la liquidazione. L'indicazione della società presso la sede legale è stata ritenuta sufficiente a destinare la notifica al liquidatore, senza necessità di indicarlo nominativamente.

  • Artt. 139, comma 2, e 148 c.p.c.

    Regolano le modalità di consegna delle notifiche. La consegna presso la sede a una persona legittimata, come un familiare convivente non contestato mediante querela di falso, può rendere valida la notificazione senza necessità di consegna nelle mani del destinatario.

Massime di principio

  • L'avviso bonario è normalmente necessario quando il controllo automatizzato modifica o mette in discussione quanto dichiarato, ad esempio rilevando una maggiore imposta, una detrazione non spettante o un errore sostanziale. Non è invece necessariamente dovuto se l'Amministrazione si limita a riscuotere imposte già dichiarate e autoliquidate ma non versate.
  • La mancata comunicazione di irregolarità, quando non sussistono incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non determina automaticamente la nullità della cartella; può costituire una mera irregolarità, soprattutto se il contribuente ha comunque potuto contestare la pretesa.
  • Nelle società di persone, il socio illimitatamente responsabile può ricevere direttamente la cartella di pagamento anche senza una precedente notifica personale dell'avviso di accertamento, potendo contestare nella causa contro la cartella anche gli atti presupposti non notificati.
  • La notifica di una cartella alla società di persone può interrompere la prescrizione anche nei confronti dei soci solidalmente responsabili, indipendentemente dal fatto che questi ne fossero personalmente informati.
  • La notifica alla società in liquidazione effettuata presso la sede legale può essere valida anche se non menziona espressamente il liquidatore, quando il liquidatore è il rappresentante legale e non è stata provata l'inesistenza o l'inefficacia della sede indicata.
  • Per contestare efficacemente la notifica non è sufficiente allegare genericamente l'assenza della relata o la mancata indicazione del destinatario: occorre dimostrare concretamente l'inesistenza della notifica, l'erroneità della sede, l'assenza di poteri del consegnatario o altri vizi idonei a compromettere la conoscenza dell'atto.

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