Sentenza del 28/01/2019 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Avellino
IMU - AREE DIVENUTE INEDIFICABILI - Diritto al rimborso - Riconoscimento per le cinque annualità precedenti la dichiarazione di inedificabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del rimborso dell'IMU pagata sulle aree che, successivamente, sono state dichiarate inedificabili. La questione riguardava l'estensione temporale del rimborso: se dovesse decorrere soltanto dall'anno in cui l'area è stata formalmente dichiarata inedificabile oppure comprendere anche le cinque annualità precedenti, come previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 446/1997. È stato inoltre contestato il regolamento comunale nella parte in cui limitava il rimborso all'anno di sopravvenuta inedificabilità.
La decisione
La controversia è stata decisa a favore del contribuente. È stato riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di IMU per le cinque annualità precedenti a quella in cui è stata riconosciuta l'inedificabilità dell'area. Il giudice ha ritenuto illegittima e quindi disapplicabile la disposizione del regolamento comunale che limitava il rimborso all'anno di sopravvenuta inedificabilità. La ratio della disciplina è tutelare l'affidamento del contribuente che abbia pagato l'imposta in buona fede, confidando nella possibilità edificatoria del terreno, poi definitivamente venuta meno.
Norme richiamate
Art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Riconoscimento del diritto al rimborso per le cinque annualità precedenti la dichiarazione di inedificabilità dell'area.
La norma è stata interpretata nel senso che il contribuente ha diritto al rimborso delle imposte pagate nei cinque anni anteriori al riconoscimento dell'inedificabilità, poiché tali versamenti sono stati effettuati in buona fede sulla base dell'aspettativa edificatoria del terreno.
Massime di principio
- Quando un'area diventa definitivamente inedificabile per effetto di una modifica urbanistica o di un provvedimento equivalente, il contribuente può chiedere il rimborso dell'IMU versata per le cinque annualità precedenti a quella del riconoscimento dell'inedificabilità, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile.
- La decorrenza del rimborso non deve necessariamente coincidere con l'anno in cui l'area è stata dichiarata inedificabile: la disciplina mira a compensare anche le imposte pagate negli anni precedenti, quando il contribuente confidava legittimamente nella possibilità di edificare.
- Un regolamento comunale non può restringere il diritto al rimborso riconosciuto dalla legge, limitandolo alla sola annualità in cui è intervenuta l'inedificabilità; una simile previsione può essere disapplicata se contraria alla normativa sovraordinata.
- Per ottenere il rimborso occorre dimostrare sia i versamenti effettuati sia il momento in cui l'area è stata formalmente riconosciuta come inedificabile, verificando anche i termini e le modalità procedurali per la presentazione dell'istanza.
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