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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31774/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza di appello perché, nel giudizio cartolare d'appello, le conclusioni scritte del Procuratore Generale sarebbero state trasmesse via PEC al precedente difensore (avv. Giovanni Bellino) e non al nuovo difensore nominato dall'imputato (avv. Simone Bilotta) prima dell'udienza, compromettendo così l'assistenza difensiva. Il ricorrente ha prodotto una nota di trasmissione della cancelleria datata 25/10/2023 indirizzata all'avv. Bellino, ma non l'allegato contenente le conclusioni del PG e la Corte d'appello non risultava aver trasmesso le conclusioni al nuovo difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha esaminato gli atti e rilevato che la nota di trasmissione prodotta dal ricorrente riguardava un diverso procedimento (registro generale 2021/001915) rispetto a quello definito con la sentenza impugnata (registro generale 2023/002153), per cui l'eccezione di mancata comunicazione era manifestamente infondata. La Corte ha quindi ritenuto non necessario risolvere il contrasto giurisprudenziale sulla tempestività dell'eccezione relativa alla mancata trasmissione telematica delle conclusioni del PG nel giudizio cartolare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La mancata trasmissione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale nel giudizio cartolare può costituire una nullità che incide sull'assistenza dell'imputato; tuttavia la sua rilevabilità dipende dalla qualificazione della nullità e dai termini processuali per proporre l'eccezione.
  • Esiste contrasto giurisprudenziale: una parte consente di dedurre la nullità direttamente in cassazione, altra parte richiede che l'eccezione sia sollevata nel primo atto cartolare successivo (es. nelle conclusioni), ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.
  • Prima di proporre impugnazioni, verificare sempre che le comunicazioni e i documenti trasmessi dalla cancelleria riportino il corretto numero di registro e il destinatario: un errore di riferimento al procedimento può rendere manifestamente infondata l'eccezione.
  • In caso di nomina di nuovo difensore e di procedura cartolare, il difensore nominato deve tempestivamente accertare di aver ricevuto tutte le comunicazioni e, in caso di omissione, sollevarne immediatamente l'eccezione nel primo atto utile (per evitare contestazioni di tardività).
  • Se la questione della tempestività dell'eccezione è rilevante e vi è contrasto consolidato, valutare la possibilità di rimessione alle Sezioni Unite per ottenere un indirizzo uniforme.

Testo integrale

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