Sentenza del 25/08/2023 n. 2568 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo che enunciava più fideiussioni. L'Ufficio aveva liquidato imposte proporzionali e fisse su più garanzie (anche su due fideiussioni da €900.000 ciascuna), mentre la banca deduceva che, trattandosi di plurime fideiussioni a garanzia dello stesso debito e richiamate in un unico decreto ingiuntivo, va applicata l'imposta proporzionale una sola volta (regime agevolato previsto dall'art. 6 Tariffa, parte I, DPR 131/1986) e le altre fideiussioni devono essere soggette alla sola imposta fissa.
La decisione
Il giudice d'appello ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione della CTP che aveva accolto il reclamo della Banca. La Corte ha ritenuto che le due fideiussioni da €900.000 rilasciate in atti separati ma enunciate nello stesso decreto ingiuntivo costituiscono garanzie a favore dello stesso credito con responsabilità solidale dei fideiussori e che l'art. 6 della Tariffa (Parte I) non richiede la contestualità della prestazione. Di conseguenza l'imposta proporzionale va applicata una sola volta; le altre fideiussioni sono soggette all'imposta fissa. L'Ufficio è stato condannato alle spese del grado d'appello.
Norme richiamate
DPR 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa, Parte I, art. 6 (secondo comma)
art. 6 tariffa parte I secondo comma DPR 131/1986
L'art. 6 va interpretato nel senso che, quando più fideiussioni sono prestate per lo stesso debitore e a garanzia dello stesso debito e sono poi enunciate in unico decreto ingiuntivo, l'imposta proporzionale si applica una sola volta; non è richiesta la contestualità delle garanzie né la consapevolezza comune dei garanti.
DPR 26 aprile 1986, n. 131 - art. 43, primo comma, lett. f)
art. 43, primo comma, lett. f), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dalla giurisprudenza per giustificare il regime fiscale agevolato in presenza di pluralità di fideiussioni enunciate unitariamente.
La pluralità di garanzie per lo stesso debito configura solidarietà passiva tra i garanti; tale regime giustifica l'applicazione dell'imposta proporzionale una sola volta.
È possibile escludere o limitare il regime di regresso tra cogaranti mediante patti specifici; in assenza di tali patti, il regime di solidarietà prevale.
Massime di principio
- Se più fideiussioni sono state prestate da più soggetti per lo stesso debitore e a garanzia dello stesso debito e risultano enunciate nello stesso atto esecutivo (es. unico decreto ingiuntivo), la prassi giurisprudenziale interpreta le garanzie come connesse e soggette al regime di solidarietà: applicare l'imposta di registro proporzionale una sola volta e l'imposta fissa sulle altre fideiussioni.
- La contestualità formale delle firme o la circostanza che le fideiussioni siano in atti separati non esclude la qualificazione come 'confideiussione' quando tutte le garanzie riguardano lo stesso debito e sono richiamate unitariamente nell'atto esecutivo.
- Spetta all'Amministrazione dimostrare l'effettiva autonomia delle singole garanzie (ad es. patti che escludono la solidarietà o chiari elementi che dimostrino obbligazioni distinte); in mancanza, prevale il trattamento favorevole al contribuente.
- Verificare sempre il contenuto negoziale delle fideiussioni: clausole che escludono il diritto di regresso o limitano la solidarietà tra garanti incidono sull'imposizione; se esistono tali patti, l'Ufficio può legittimamente tassare le singole garanzie nella loro autonomia.
- Questioni di rappresentanza o poteri dei firmatari possono essere sollevate dall'Amministrazione, ma se dedotte tardivamente possono essere superate dal giudice; è consigliabile per le parti provare i poteri sin dall'inizio del giudizio.
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