Sentenza del 23/08/2023 n. 25095 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente impugnava il diniego parziale del rimborso IVA relativo ai periodi 2008 e primo trimestre 2009 per imposte versate in rivalsa su prestazioni di stoccaggio e movimentazione ritenute dall'Amministrazione fuori campo IVA. L'Agenzia aveva eccepito la decadenza biennale ex D.Lgs. 546/1992 art.21, facendo decorrere il termine dal versamento dell'imposta; la contribuente aveva invece rimborsato il committente Corriere A.A. a seguito di un accertamento definitivo che aveva portato il committente a versare l'IVA all'Erario.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia e conferma la sentenza di merito che aveva accolto il ricorso della contribuente. È stato affermato che il prestatore che ha effettivamente rimborsato il committente a seguito di un provvedimento coattivo definitivo, con il conseguente effettivo versamento dell'imposta da parte del committente all'Erario, può chiedere il rimborso all'Amministrazione anche oltre il termine biennale di cui all'art.21 D.Lgs. 546/1992. La decisione tiene conto del principio di effettività del diritto comunitario e della necessità di evitare un indebito arricchimento dell'Erario.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
La domanda di restituzione di un'imposta non dovuta, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione
Termine biennale di decadenza per la ripetizione dell'indebito; la Corte conferma che è derogabile quando il prestatore ha rimborsato il committente in esecuzione di un provvedimento coattivo definitivo e il committente ha effettivamente versato l'imposta all'Erario.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30-ter, comma 2
Disposizione introdotta con effetto dal 12.12.2017 che disciplina la procedura di rimborso 'anomalo' e prevede che l'istanza del prestatore possa essere avanzata successivamente all'accertamento definitivo dell'Amministrazione
Non applicabile ratione temporis alla fattispecie, ma utilizzata interpretativamente per confermare che l'accertamento definitivo + recupero reale dell'imposta legittima la richiesta di rimborso successiva al termine ordinario.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
Ricorda che l'Amministrazione dispone di un termine di accertamento più lungo (più che quinquennale), il che giustifica la tutela del prestatore quando la normativa a lui concede un termine molto più breve, per preservare il principio di effettività.
Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 8, comma 35
Riferimento normativo con cui l'Amministrazione aveva qualificato le prestazioni come fuori campo IVA; la qualificazione ha portato all'accertamento definitivo che ha determinato il versamento del committente.
Corte di Giustizia UE, causa C-427/10 (Banca Antoniana Popolare Veneta)
Principio di effettività: gli Stati membri possono prevedere termini ma questi devono essere ragionevoli e non comportare la perdita totale del diritto al rimborso; autorizza deroghe per salvaguardare l'effettività del rimborso quando il prestatore è stato costretto a rimborsare in esecuzione di un atto coattivo.
Corte di Giustizia UE, cause C-95/07 e C-96/07 (Ecotrade)
Ha ritenuto ragionevole un termine biennale per la ripetizione dell'indebito.
Corte di Giustizia UE, causa C-111/14 (GST Sarviz AG)
Ribadisce il principio di neutralità IVA e impedisce a norme nazionali di negare il rimborso al prestatore quando il destinatario ha pagato l'imposta e gli sono preclusi rimedi formali, laddove ciò renderebbe ineffettivo il diritto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. ord. n. 1426/2016; SS.UU. n. 6451/2016; sent. n. 10889/2023; ord. n. 37915/2022)
Ricchezza di precedenti che delineano il concetto di 'provvedimento coattivo' e le condizioni in cui la decadenza biennale non può precludere il rimborso al prestatore che abbia rimborsato il committente in esecuzione di un atto definitivo e con effettivo versamento all'Erario. Alcune pronunce posteriori precisano i confini del concetto, ma la Corte conferma l'orientamento favorevole al rimborso in presenza dei requisiti di definitività e recupero reale.
Massime di principio
- Il termine biennale previsto dall'art.21 D.Lgs. 546/1992 per la ripetizione dell'imposta indebitamente versata può essere derogato quando il prestatore ha rimborsato il committente in adempimento di un provvedimento coattivo definitivo e il committente ha effettivamente versato l'imposta all'Erario.
- Per ottenere la deroga occorrono prove documentali: atto impositivo definitivo nei confronti del committente, prova dell'effettivo versamento dell'IVA da parte del committente all'Erario e prova del rimborso operato dal prestatore al committente.
- Le restituzioni richieste per rimborsi volontari del prestatore non imposti da un provvedimento coattivo non rientrano nella deroga alla decadenza biennale.
- La norma introdotta nel 2017 (art.30-ter DPR 633/1972) chiarisce e conferma sul piano legislativo la possibilità che il rimborso sia chiesto anche dopo un accertamento definitivo, ma non ha effetto retroattivo; tuttavia la giurisprudenza interpreta il diritto interno alla luce dei principi UE di effettività e neutralità.
- In presenza di un contenzioso analogo è opportuno conservare e produrre in giudizio tutti gli atti relativi all'accertamento definitivo, le ricevute di versamento dell'Erario e le prove del rimborso al committente; tali elementi sono decisivi per superare l'eccezione di decadenza.
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