Sentenza del 25/08/2023 n. 4942 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. M17130004390U relativo all'Imposta Unica per l'anno 2013 (imposta, sanzioni e interessi) per attività di raccolta fisica di scommesse svolta per conto del bookmaker estero SKS365 Malta Ltd. Il ricorrente deduceva la cessazione dell'attività nel 2011 (chiusura impresa il 09.12.2011), difetto di motivazione dell'atto, mancato contraddittorio, violazione del diritto comunitario e inapplicabilità delle sanzioni per incertezza normativa.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello proposto dall'ADM riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, nonostante la formale cessazione dell'attività nel 2011, il ricorrente aveva continuato a raccogliere scommesse per conto di SKS365, come emerso dal PVC della Guardia di Finanza e dai dati informatici forniti dalla società estera, e che l'Ufficio ha legittimamente utilizzato metodologie induttive (art.24, c.8 D.L. n.88/2011) per determinare la base imponibile. La Corte ha inoltre affermato che la territorialità dell'attività (raccolta in Italia) e la natura del rapporto di gestione (CTD che esercita attività di raccolta per conto terzi) rendono applicabile l'Imposta Unica anche se l'allibratore ha sede in altro Stato UE; ha respinto le censure di violazione del diritto UE e di retroattività, e ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali (Euro 2.500,00 per il primo grado e Euro 2.000,00 per il grado di appello).
Norme richiamate
art. 24, comma 8, Decreto-legge n. 88/2011
l'ufficio dell'agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla rettifica e all'accertamento dell'imposta dovuta sulle scommesse anche utilizzando metodologie induttive di accertamento.
Legittima l'adozione di metodi induttivi per determinare la base imponibile in assenza o in difetto di documentazione diretta; gli elementi acquisiti dalla GdF e dalla società estera possono costituire base per l'accertamento.
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 - artt. 1 e 3
Gli articoli individuano il presupposto impositivo e il soggetto passivo: sono soggetti all'Imposta Unica sia chi gestisce per conto proprio sia chi gestisce per conto terzi (CTD); la mera ubicazione della sede legale estera dell'allibratore non esclude l'imponibilità quando la raccolta avviene in Italia.
Legge di interpretazione autentica n. 220/2010, art. 1, comma 66, lett. a) e b)
66. ... a) l'articolo 1 del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica ... è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco ... avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione ...; b) l'articolo 3 ... si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione ..., gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.
Chiarisce che, ai fini tributari, la raccolta è imponibile anche se effettuata senza concessione o da soggetti esteri, e che l'operatore che gestisce per conto terzi e l'allibratore sono obbligati solidalmente.
Massime di principio
- La cessazione formale dell'attività non esclude la responsabilità tributaria se risultano elementi probatori (indagini, dati informatici, PVC) che provano la prosecuzione effettiva della raccolta di giocate.
- L'amministrazione può utilizzare metodologie induttive e dati acquisiti da terzi (es. società estere, totalizzatore) per determinare la base imponibile; grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria.
- Per l'Imposta Unica rileva la territorialità della raccolta (luogo in cui si effettua la raccolta fisica) più che la sede legale dell'allibratore; la licenza estera non esclude l'imponibilità in Italia.
- Chi gestisce la raccolta per conto di terzi (CTD) può essere considerato soggetto passivo e responsabile solidale dell'imposta, non mera figura di semplice intermediazione, quando svolge attività di accettazione e pagamento delle giocate con autonoma organizzazione.
- Le censure basate su doppia imposizione o conflitto con norme UE richiedono prova del regime fiscale estero applicabile; in mancanza, tali eccezioni non impediscono l'accertamento italiano.
- La mancata contestazione immediata in sede di verifica non preclude l'utilizzo delle risultanze della verifica come base probatoria per l'avviso di accertamento.
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