Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35627/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari che aveva rigettato la sua istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen. Il ricorrente è condannato per violenza sessuale pluriaggravata (su alunni) ed espia una pena residua di anni sei e mesi dieci (fine pena 27/03/2026). Il motivo unico di cassazione denunciava vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 47-ter comma 1-bis, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto valutare diversamente la prognosi di recidiva e che non era richiesto un ravvedimento completo, ma solo una valutazione prognostica favorevole; inoltre ha richiamato il buon comportamento precedente (arresti domiciliari poi obbligo di firma senza violazioni) e l'offerta di lavoro in modalità da remoto che impedirebbe nuovi contatti con l'ambiente scolastico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse svolto una valutazione puntuale e motivata circa la non idoneità della detenzione domiciliare a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, fondandosi su elementi quali la gravità del fatto, l'assenza di revisione critica da parte del condannato e della sua famiglia, la mancata fruizione di benefici premiali e l'assenza di sperimentazione della condotta all'esterno. La Corte ha ritenuto le doglianze del ricorrente come censure in fatto rivolte a chiedere una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio, mentre la discrezionalità del giudice di merito e il principio di gradualità nel trattamento rendono legittima la richiesta di ulteriori osservazioni ed esperimenti premiali prima di concedere misure alternative. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposta, se ricorrono le condizioni, l'annotazione ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 1-bis, Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    La norma consente la detenzione domiciliare per residuo di pena non superiore a due anni purché non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova e sempre che la misura sia idonea a evitare il pericolo di commissione di altri reati; il Tribunale deve motivare specificamente perché la misura sia ritenuta idonea o meno.

  • Sez. 1, n. 56703 del 05/06/2018 (Bonsignore)

    Indica gli elementi che il giudice può considerare nella valutazione dell'idoneità della misura (efficacia delle prescrizioni, tratti di personalità, progressi nel trattamento intramurario, esiti di indagini sulla condotta in ambiente libero).

  • Sez. 1, n. 6712 del 01/12/1999 (Marrone)

    Conferma la varietà di elementi che possono giustificare la concessione o il rigetto di misure alternative, rimettendo al giudice di merito la valutazione complessiva.

  • Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012 (Tanzi)

    Sottolinea la discrezionalità del giudice di merito nelle valutazioni prognostiche relative ai benefici penitenziari.

  • Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015 (Sicari)

    Richiama il principio di gradualità: prima di ammettere un condannato a misure alternative il Tribunale può richiedere un ulteriore periodo di osservazione e l'esecuzione di esperimenti premiali, specie se il reato denota significativa capacità a delinquere.

  • Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019 (Froncillo)

    Conferma la possibilità per il giudice di richiedere misure successive e progressione trattamentale prima di concedere alternative alla detenzione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sull'obbligo di contribuzione alla Cassa delle ammende anche in caso di ricorso dichiarato inammissibile, qualora non sussistano elementi che giustifichino l'esenzione.

  • art. 52, comma 1, decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy)

    Previsione dell'annotazione sui dati personali nei casi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati; qui richiamata per disporre l'annotazione se ricorrono le condizioni.

Massime di principio

  • L'accesso alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis richiede residuo di pena non superiore a due anni e una valutazione motivata della idoneità della misura a prevenire nuove condotte criminose.
  • La mancanza di revisione critica, l'assenza di benefici premiali o di sperimentazione della condotta in ambiente esterno e la pericolosità delineata dal tipo di reato (es. violenza sessuale su minori) possono legittimamente fondare il rigetto della misura.
  • Il buon comportamento carcerario è elemento rilevante ma non necessariamente determinante: il giudice di merito può richiedere ulteriori prove di adattamento (principio di gradualità) prima di concedere un beneficio.
  • Le circostanze soggettive proposte dalla difesa (offerta di lavoro, impossibilità di contatto con le vittime, fatti remoti) devono essere valutate dal giudice di merito nel loro effettivo impatto sul rischio di recidiva; non sono di per sé idonee a impugnare la discrezionalità motivata.
  • In sede di Cassazione le censure che si limitano a rinnovare una diversa valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili quando la motivazione del giudice di merito risulta coerente, logica e completa.
  • Per aumentare le probabilità di ottenere misure alternative è utile documentare percorsi di trattamento specifici, partecipazione a programmi rieducativi, esperimenti premiali già attuati e valutazioni professionali che attestino la riduzione del rischio di recidiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.