Cassazione Civile, Ordinanza n. 11187/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da opposizioni proposte da una società avverso decreti ingiuntivi e cartelle esattoriali con cui l'INPS aveva richiesto il pagamento di contributi rimasti insoluti, relativi a più matricole e a periodi compresi tra il 1983 e il 2001. Dopo una prima decisione di merito e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, nel giudizio rescissorio la Corte di appello aveva ritenuto tardive e quindi inammissibili le deduzioni della società relative alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione introdotta dalla L. n. 225/2016, perché la documentazione sulla rottamazione era stata prodotta solo in corso di rinvio, a seguito dell'intervento del nuovo presidente del consiglio di amministrazione. La società ha quindi ricorso per cassazione denunciando, con il primo motivo, violazione dell'art. 6 L. n. 225/2016 e degli artt. 416 e 437 c.p.c., sostenendo che i documenti sulla definizione agevolata, formatisi successivamente all'atto di riassunzione, erano tempestivamente producibili e indispensabili ai fini della decisione; con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sempre riferito alla documentazione sulla rottamazione. L'INPS e l'agente della riscossione hanno resistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la documentazione sulla definizione agevolata dei carichi, formatasi in corso di giudizio e decisiva ai fini della determinazione del quantum debeatur, non potesse essere dichiarata inammissibile per tardività, dovendo il giudice di appello acquisirla e, se necessario, esercitare i poteri istruttori officiosi previsti dal rito del lavoro. Ha inoltre escluso che si fosse formato un giudicato interno sul punto della limitata rilevanza di tale documentazione, trattandosi di considerazioni incidentali e non decisive della sentenza impugnata. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie valutando la definizione agevolata dei debiti oggetto delle cartelle e la documentazione prodotta in corso di giudizio; al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese.
Norme richiamate
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la tempestiva producibilità della documentazione in relazione al rito del lavoro.
nel giudizio di appello del rito del lavoro consente l'ammissione di atti e documenti non tempestivamente prodotti se indispensabili ai fini della decisione; il giudice deve, se del caso, attivare i poteri istruttori officiosi.
richiamato insieme all'art. 437 c.p.c. come base del potere officioso del giudice nel rito del lavoro.
norma invocata per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, rilevante per le cartelle oggetto di causa.
indicata come legge che ha consentito la rottamazione/definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.
Corte cost. n. 261/1991
richiamata nel riepilogo fattuale come antecedente della controversia sugli sgravi contributivi negati dall'INPS sulla base di una norma dichiarata incostituzionale.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il principio dispositivo va contemperato con quello di ricerca della verità: il giudice d'appello può e deve ammettere documenti formati in corso di giudizio, anche se non tempestivamente prodotti, quando siano indispensabili per decidere la controversia.
- La tardività della produzione documentale non comporta automaticamente inammissibilità se i documenti attengono a fatti sopravvenuti o comunque formatisi dopo le preclusioni iniziali e risultano decisivi per la quantificazione del credito o del debito controverso.
- Le valutazioni incidentali o eccedenti la ratio decidendi non formano giudicato interno e non possono precludere il riesame della questione decisiva nel giudizio successivo.
- Quando una precedente sentenza ha dichiarato "assorbite" alcune questioni, su di esse non si forma un giudicato implicito di infondatezza e la parte vittoriosa su quel punto non è tenuta a proporre ricorso incidentale condizionato.
- Se la documentazione sopravvenuta è decisiva per accertare l'effetto estintivo o riduttivo del debito, il giudice deve acquisirla e valutarla anche mediante esercizio dei poteri istruttori officiosi previsti nel rito lavoristico.
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